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Successione di un cittadino italiano residente abitualmente in Francia: validità delle disposizioni successorie, chiarimenti sull’applicabilità dell’imposta di successione e adempimenti da compiere in Italia

Successione di un cittadino italiano residente abitualmente in Francia: validità delle disposizioni successorie, chiarimenti sull’applicabilità dell’imposta di successione e adempimenti da compiere in Italia
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 206 del 9 luglio 2020, si è espressa in merito all’applicabilità dell’imposta di successione ad un bene immobile sito in Italia nell’ambito di una successione di un cittadino italiano, residente abituale in Francia, regolata dalla legge francese.

Nel caso in esame, l’istante, vedova di un cittadino italiano abitualmente residente in Francia insieme alla loro unica figlia, ivi decedeva lasciando nel proprio patrimonio taluni beni immobili tra cui uno sito in Italia e concesso in comodato d’uso alla figlia da oltre 20 anni.

Il il Notaio che ha curato la successione in Francia ha impostato la stessa secondo quanto stabilito in un contratto di donazione tra coniugi, con il quale il de cuius avrebbe donato all’istante (nel caso in cui lei sopravvivesse a lui) l’universalità dei beni che sarebbero stati di proprietà dello stesso alla data del suo decesso, salvo riduzione in presenza di figli o discendenti di essi. Successivamente, la figlia esprimeva il proprio consenso all’esecuzione delle suddette disposizioni di liberalità del padre in favore della madre, rinunciando alla propria riserva ereditaria.

Ciò premesso, l’istante chiede innanzitutto conferma dell’efficacia di tali disposizioni successorie anche con riferimento all’Italia, attesa l’applicazione della legge dello Stato in cui il de cuius era residente al momento del decesso, così come disciplinato dal Regolamento UE n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012.

L’Agenzia, richiamando tale Regolamento, conferma che all’articolo 21 è fissato il criterio generale per l’individuazione della lex successionis. Nel dettaglio, ai sensi di tale articolo «la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte». La legge designata regola, tra l’altro, “l’individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite;(…)il trasferimento agli eredi (…) dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o del legato ovvero della rinuncia all’eredità o al legato».

Pertanto, la legge dello Stato di residenza del de cuius disciplinerà gli aspetti civilistici della successione, compresi quelli relativi alla devoluzione dell’eredità. Diversamente, per quanto riguarda gli aspetti fiscali, il citato Regolamento stabilisce che lo stesso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa. Troveranno applicazione, pertanto, le regole nazionali, tenendo però in considerazione che fra l’Italia e la Francia vige una Convenzione internazionale, ratificata con la legge 14 dicembre 1994, n. 708, per evitare le doppie imposizioni sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire l’evasione e le frodi fiscali. Ai sensi dell’articolo 5 della citata Convenzione, «I beni immobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e sono situati nell’altro Stato sono imponibili in questo altro Stato».

Per quanto riguarda, quindi, l’applicazione dell’imposta di successione, limitatamente al bene sito in Italia di cui alla fattispecie in esame, occorre far riferimento alla legislazione in materia, vigente in Italia. Ai sensi del TUS, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e dell’applicazione delle franchigie d’imposta rilevano, dunque, esclusivamente i trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia.

Con riferimento agli ulteriori quesiti in merito alle modalità di devoluzione bel bene immobile sito in Italia al coniuge superstite, osserva correttamente l’Agenzia che, alla luce delle considerazioni poc’anzi espresse, l’acquisto della qualità di erede e la rinuncia alla riserva ereditaria sono definiti secondo le norme del diritto francese.

Con riferimento all’eventuale imposta di successione da liquidare in Italia, la stessa sarà liquidata dall’ufficio in base alla dichiarazione di successione da presentarsi in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente dal dichiarante o dagli intermediari abilitati. La presentazione cartacea del modello (conforme a quello approvato) è consentita ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica. Se la residenza del defunto è all’estero (o non è nota) e lo stesso non ha mai risieduto in Italia, l’ufficio di riferimento per la lavorazione della dichiarazione è l’ufficio territoriale di Roma 6 dell’Agenzia delle entrate. Se nella dichiarazione di successione sono indicati beni immobili, gli eredi e i legatari devono provvedere alla autoliquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie.

Per gli atti scritti in lingua straniera, sarà necessario allegare la traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento, nel caso di documenti redatti in lingua straniera, unitamente alla dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante che la stessa costituisce copia dell’originale. Per quanto riguarda la compilazione dei dati relativi alla figlia, andrà compilata l’apposito quadro EA della dichiarazione di successione indicando ‘chiamato all’eredità’ e indicando l’esistenza della rinuncia.

  • Giovanna Mazza
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