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Svizzera – Misure straordinarie per limitare il rischio di insolvenza

Svizzera – Misure straordinarie per limitare il rischio di insolvenza
Il 16 aprile 2020 è stata emanata dal Consiglio Federale l’ordinanza COVID-19 Insolvenza, che ha la finalità di limitare il rischio di fallimento delle imprese a causa dall’emergenza coronavirus e le conseguenti perdite di posti di lavoro.

L’obiettivo dell’ordinanza è quello di consentire alle imprese in difficoltà finanziaria a causa dell’emergenza pandemica, di avere più tempo per riorganizzare il proprio business e adottare misure di risanamento al fine di ridurre il più possibile il rischio di insolvenza.

Le disposizioni sono entrate in vigore dal 20 aprile 2020 e con efficacia di sei mesi (quindi fino al 20 ottobre 2020).

In particolare, sono state previste due misure:

  1. l’esenzione temporanea dall’obbligo di notifica in caso da sovraindebitamento;
  2. l’introduzione di una moratoria speciale “COVID-19”.

 

 1) Temporanea esenzione dall’obbligo di notifica in caso di eccedenza dei debiti

L’articolo 725 cpv 2 CO prevede un generale obbligo per le imprese, in caso di eccedenza dei debiti (in misura superiore almeno alla metà del capitale sociale e delle riserve legali), di avvisare immediatamente il giudice del fallimento. L’ordinanza COVID-19 Insolvenza esenta temporaneamente da tale obbligo le imprese che:

  • alla fine del 2019 risultavano finanziariamente sane, quindi, in sostanza, che alla chiusura dell’ultimo esercizio non presentavano sovraindebitamento;
  • abbiano una prospettiva di crisi temporanea. In assenza di alcuna prospettiva concreta, l’impresa può chiedere, come finora, la moratoria concordataria, le cui condizioni sono state leggermente alleviate a titolo temporaneo dal Collegio governativo.

Sono da considerarsi sovra-indebitate anche le imprese che abbiano debiti superiori al valore stimato dei beni, sia esso determinato secondo il valore d’esercizio, sia secondo il valore di alienazione.

In ipotesi di eccedenza di debiti, quindi, l’organo amministrativo, previa adeguata e documentata motivazione, può evitare di predisporre l’avviso di eccedenza dei debiti al giudice del fallimento (esonero che si estende anche all’Ufficio di Revisione della società) sino ad un periodo massimo di 6 mesi dall’entrata in vigore dell’Ordinanza. L’organo amministrativo potrà altresì rinunciare alla verifica del bilancio intermedio, fermo restando che sarà suo onere pianificare il fabbisogno economico-finanziario della società e la strategia operativa per superare il periodo di crisi entro la fine del 2020.

 

2) Moratoria Temporanea COVID-19

La misura è riservata sia alle imprese individuali sia alle società (siano esse società di persone o PMI) con problemi di liquidità a causa dell’emergenza pandemica e offre la possibilità di richiedere al giudice del concordato una moratoria semplificata di 3 mesi (con possibilità di proroga per ugual periodo), senza che sia necessario presentare un piano di risanamento (come nelle ipotesi di concordato ordinario), così da evitare la procedura di fallimento e favorire la negoziazione di accordi di risanamento con il ceto creditorio.

Anche in tal caso, la deroga è applicabile solo se l’impresa al 31/12/2019 non presentava eccedenze di debiti, o se sovraindebitata, con crediti già oggetto di postergazione.

La misura non è però applicabile alle società quotate o alle grandi imprese soggette a revisione ordinaria.

Come nel concordato ordinario, durante l’intero periodo di moratoria non può essere avviata alcuna iniziativa esecutiva da parte dei creditori (né di natura cautelare), con relativa sospensione dei termini di prescrizione e decadenza.

A differenza del concordato ordinario, in questa procedura semplifica non viene nominato un commissario (anche se la procedura è seppur oggetto di pubblicazione). Tuttavia, pur non dovendo presentare alcun piano, il debitore deve rappresentare la propria situazione finanziaria, producendo il bilancio e il conto economico dell’esercizio 2019 a dimostrazione dell’assenza di sovraindebitamento.

L’impresa può comunque proseguire la sua attività durante la moratoria, con espresso divieto di compiere atti giuridici tali da nuocere gli interessi legittimi dei creditori o da favorire certi creditori a detrimento di altri. A tal fine, salvo autorizzazione del giudice, durante il periodo di moratoria, l’impresa non può validamente alienare o ipotecare elementi degli attivi fissi e costituire pegni.

La moratoria temporanea COVID-19 cessa dopo la scadenza del periodo senza ulteriori formalità e senza la necessità di dimostrare l’avvenuto risanamento o la conclusione di un accordo con i creditori.

Le misure adottate dal Consiglio Federale lasciano comunque invariati gli ordinari strumenti di risanamento come la negoziazione privata tra debitore e creditori ovvero la liquidazione volontaria, sempre nell’ottica di favorire soluzioni che evitino la più drastica soluzione della procedura fallimentare.

 

 

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