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Testamento pubblico e amministrazione di sostegno: la Cassazione ribadisce la natura personalissima dell’atto

Testamento pubblico e amministrazione di sostegno: la Cassazione ribadisce la natura personalissima dell’atto

Con la sentenza n. 2648 del 6 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è tornata sul delicato rapporto tra amministrazione di sostegno e capacità testamentaria, offrendo un chiarimento di particolare rilievo pratico per notai e operatori del diritto.

Il caso traeva origine da un procedimento disciplinare nei confronti di un notaio che aveva ricevuto un testamento pubblico alla presenza dell’amministratore di sostegno della testatrice, in forza di un’autorizzazione generica del giudice tutelare. La Suprema Corte ha confermato la sanzione della sospensione, affermando un principio netto: il testamento pubblico, ai sensi dell’art. 603, comma 2, Codice civile, è un atto personalissimo che non ammette rappresentanza, né assistenza, salvo le ipotesi eccezionali espressamente previste dalla legge.

La decisione si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti non espressamente limitati. Anche la capacità di testare resta integra, salvo che il giudice tutelare disponga, in modo specifico e motivato, una limitazione ai sensi dell’art. 411, comma 4, c.c. Un’autorizzazione generica non può, invece, derogare alla struttura legale dell’atto testamentario pubblico.

La Corte valorizza così la libertà di autodeterminazione del testatore, sottolineando che la presenza di soggetti estranei alla sequenza formale prevista dalla legge, ancorché animata da finalità protettive, rischia di incidere sulla genuinità della volontà.

 

  • Giovanna Mazza
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