A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate nella recente risposta di interpello n.474/2022, documento in linea con le precedenti posizioni di prassi sul punto (si vedano le risposte n. 280/2020, n.559/2020 e la 471/2022).
Nella fattispecie in commento, l’Istante è un soggetto residente in Germania che intende trasferire la propria residenza in un comune del Sud Italia. Già percettore di pensione tedesca, l’Istante fa presente di essere titolare anche di una pensione di vecchiaia erogata dall’Inps e chiede se ciò possa essere di ostacolo all’accesso al regime ex art. 24-ter del TUIR.
Il regime, come noto, prevede la possibilità per i titolari di pensione estera di assoggettare ad un’imposta sostitutiva del 7% tutti i redditi prodotti all’estero. Tra i requisiti principali, si ricordano:
Il neo-residente, inoltre, deve essere titolare di una pensione estera intesa quale emolumento dovuto dopo la cessazione di un rapporto lavorativo (anche non dipendente).
Come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21/2020, il soggetto erogatore della pensione estera deve necessariamente essere un ente non residente. A ciò non osta, come ribadito nell’interpello n.474/2022 in commento, che il neo-residente percepisca in aggiunta alla pensione estera anche una pensione italiana. In tal caso, la pensione italiana verrà assoggettata ad imposizione ordinaria IRPEF mentre quella estera ad imposta sostitutiva del 7%.
Per chi volesse approfondire il regime agevolativo dei titolari di pensione estera, può con consultare il nostro Focus Update “THE 3 REGIMES FOR NEW ITALIAN TAX RESIDENTS”.