In data 14 maggio 2018, il MEF ha approvato il decreto che definisce le nuove norme attuative della disciplina relativa al transfer pricing. Le modifiche rispetto alla bozza, in consultazione pubblica dal 21 febbraio 2018, non risultano particolarmente incisive.
Il 14 maggio 2018 è stato firmato il Decreto – alla data odierna ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – recante le Linee Guida per l’applicazione delle disposizioni in materia di prezzi di trasferimento.
Il Decreto era stato pubblicato in bozza il 21 febbraio 2018 ed i commenti ricevuti nel corso della consultazione pubblica sono stati numerosi sia da professionisti che da esponenti dell’imprenditoria; le proposte tendevano ad eliminare alcune criticità presenti nella bozza al fine di allineare il contenuto del Decreto alle Guidelines OCSE, aggiornate nel 2017.
Analizzando la versione definitiva del Decreto è possibile affermare che l’impianto è rimasto pressoché immutato rispetto alla bozza e gli interventi di revisione non risolvono i molti interrogativi sollevati dagli addetti ai lavori.
In relazione ai contenuti, di particolare interesse risulta l’art. 2 con cui si supera il concetto di controllo sostituendolo con quello di imprese associate, come requisito per l’applicazione dell’art. 110 comma 7 del TUIR.
In particolare, per imprese associate si intende il caso in cui:
L’effetto di questa novità è che viene allargato il campo di applicazione della normativa sul trasfer princing anche a fattispecie fino ad oggi escluse come, ad esempio, due società senza vincoli partecipativi, ma con la medesima compagine sociale.
L’art. 3 contiene l’indicazione della nozione di comparabilità, ma non introduce particolari elementi di novità se non nella seconda parte in cui, delineando i cinque fattori che compongono l’analisi di comparabilità (termini contrattuali, funzioni svolte, caratteristiche dei beni e servizi, circostanze economiche e condizioni di mercato e strategie aziendali), si nota un auspicabile allineamento a quanto previsto dalle Linee Guida OCSE aggiornate.
L’art.4 analizza i vari metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento, confermando i classici cinque metodi come previsto dalle Linee Guida OCSE. La bozza prevedeva che, nel caso di applicabilità di più metodi alla transazione da verificare, vi fosse un obbligo di utilizzo del CUP. Questo ha generato non pochi dubbi negli addetti ai lavori i quali hanno sottolineato l’anacronismo di una tale previsione, il provvedimento in via definitiva risolve il tutto introducendo la preferenza anziché l’obbligo di utilizzo del CUP.
Interessante è la chiusura dell’articolo 4 con cui si prevede che qualora un’impresa abbia utilizzato uno dei metodi tra i 5 previsti, l’amministrazione finanziaria non potrà discostarsi dall’utilizzo di tale metodo.
L’art. 5 prevede che le operazioni vadano indagate distintamente con un’eccezione nel caso in cui due operazioni risultino essere inscindibilmente legate di modo che la loro valutazione separata non consenta di apprezzarne correttamente la natura.
L’art. 6 tratta dell’intervallo dei valori conformi al principio della libera concorrenza ed afferma che si considera conforme l’intervallo di valori risultante dall’indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato. Qualora l’Amministrazione ritenga che l’indicatore non rientri nell’intervallo di valori, l’impresa sottoposta a verifica può comunque dimostrare il contrario.
Interessante e quanto mai attesa è la specificazione contenuta nell’art. 7 in relazione ai servizi a basso valore aggiunto. Sulla scorta di quanto previsto dalle Linee Guida OCSE è previsto che nel caso in cui un servizio possa essere configurato come a basso valore aggiunto è possibile adottare un approccio semplificato che prevede il ribaltamento di costi diretti ed indiretti aggiungendo un mark up pari al 5% dei suddetti costi.
Infine l’art. 8 demanda l’aggiornamento delle disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento (Master file e documentazione nazionale) ad un nuovo Provvedimento delle Entrate.
Infine, l’art. 8 specifica che la documentazione deve essere considerata idonea ogniqualvolta sia in grado di comunicare agli organi di controllo i dati ed altri elementi conoscitivi necessari ad effettuare un’analisi sui prezzi di trasferimento a prescindere che il metodo, la selezione delle operazioni o dei comparabili risulti condiviso dall’Amministrazione finanziaria.