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Transfer Pricing: scelte “affrettate” del metodo (TNMM)

Transfer Pricing: scelte “affrettate” del metodo (TNMM)
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano del 23 novembre 2015, n. 539/16  (depositata il 28 gennaio 2016) torna ad occuparsi di scelta di metodi di valutazione di prezzi di trasferimento. Nel caso in esame,  una società italiana, controllata da società svizzera, aveva praticato nelle proprie operazioni inter-company il metodo c.d. Comparable Uncontrolled Price (CUP). L’Ufficio,   a seguito di attività di accertamento e contraddittorio con la contribuente, aveva respinto la scelta del  Metodo operata dalla Società ed aveva fatto riferimento al Transactional Net Margin Method (TNMM) nel proprio avviso di accertamento.

La Commissione adita ha respinto l’appello mosso dall’Ufficio affermando che “non può che riconoscersi la correttezza, l’adeguatezza e la ragionevolezza della comparazione effettuata dalla contribuente ai fini di dimostrare la normalità dei prezzi praticati alla propria controllante”, ossia aver utilizzato il metodo CUP. D’altra parte, la Commissione afferma che “illogico si dimostra il ricorso da parte dell’Ufficio al metodo di comparazione TNMM (…)  Ciò nonostante, anche i risultati ottenuti dall’Agenzia applicando il metodo reddituale ultimo citato paiono falsati dal ricorso ad un panel di comparables inadeguato, inadatto per un corretto raffronto e per un’affidabile ricostruzione della situazione della contribuente.”

La Sentenza in commento risulta confermare precedenti pronunce della medesima Commissione Tributaria Regionale di Milano circa la scelta del TNMM, e la sua concreta applicazione, da parte dell’Ufficio.

Nella sentenza n. 3165/2015 (depositata il 9 luglio 2015), si afferma che “L’AdE, pur disponendo di una notevole mole di dati relativi a clienti diversi dalla società del gruppo [nota: risulta quindi applicabile il metodo CUP] ha liquidato la questione in sole quattro righe (pag. 9 dell’avviso di accertamento), scegliendo il criterio TNMM.”.

Nella sentenza n. 1670/2015 (depositata il 21 aprile 2015), si afferma che “l’ufficio non poteva utilizzare, per la determinazione dei propri calcoli, un metodo diverso da quello applicato dalla contribuente. In effetti, la società si era valsa  del metodo CUP, l’ufficio, con elaborati suoi, ha sviluppato le regole del criterio TNMM (….) L’ufficio, di suo arbitrio non poteva, come già asserito cambiare metodo di calcolo, ma doveva limitarsi a contestare il sistema utilizzato dalla contribuente.  A giochi fatti, non si cambiano le regole”.

Si evidenzia che le Sentenze sopra richiamate riguardavano periodi amministrativi  compresi negli anni 2008-2010, ossia prima dell’emissione delle attuali Linee Guida OCSE  2010. Infatti, nella Sentenza n. 3165/2015 si afferma che: “nel caso in esame l’ufficio avrebbe dovuto prendere in esame le Guidelines [OCSE] vigenti nel 2008, che stabiliscono una rigida gerarchia per l’utilizzo dei metodi per determinare i prezzi di trasferimento. Tale graduatoria prevedeva che si dovesse utilizzare il metodo del confronto del prezzo (CUP) e ove ciò non fosse stato possibile, passare ad altri metodi (…):”

L’indicazione che emerge è quindi che fino al 2010 il CUP risulta essere il metodo da  preferire e che deve essere accuratamente analizzato prima di ipotizzare altri metodi alternativi. La scelta del metodo TNMM, anche per i periodi amministrativi successivi al 2010, richiede comunque una analisi funzionale puntuale e scelte ben ponderate nella sua concreta applicazione.

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