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Trust e il nuovo art. 2929 bis del Codice Civile

Trust e il nuovo art. 2929 bis del Codice Civile

Il decreto legge n. 83/2015 (c.d. anti credit crunch), recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria (G.U. n. 147 del 27 giugno 2015), introduce, tra l’altro, delle novità significative in materia di processo esecutivo che riverberano i propri effetti anche in relazione all’istituto del Trust.

Tra le novità contenute nel citato d.l., si pone l’attenzione in questa sede all’art.12 che introduce, dopo l’articolo 2929 del Codice Civile, la Sezione I-bis avente ad oggetto l’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.

A norma del nuovo art. 2929-bis c.c. ivi inserito, denominato “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”, il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. Tale disposizione, di cui al primo comma dell’articolo in commento, si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione ed ogni altro soggetto interessato alla conservazione del vincolo possono proporre opposizione all’esecuzione ai sensi degli artt. 615 e ss. c.p.c. allorquando sia contestata la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.

Le novità introdotte appaiono da subito rilevanti, in particolare con riferimento al ricorso ad istituti quali il fondo patrimoniale, la donazione ed il trust. La ratio della norma è evitare che il ricorso a detti istituti sia dettato da meri intendi fraudolenti, al solo fine di arrecare un pregiudizio nei confronti dei terzi creditori. Tuttavia, crea al contempo una sorta di presunzione di colpevolezza in capo al debitore cui spetterà l’nere di provare, in sede di opposizione all’esecuzione, non solo la non sussistenza dei presupposti della procedura promossa (i.e. quelli dettati dall’art. 2929 bis c.c.), ma altresì di non essere stato consapevole che l’atto recasse pregiudizio alle ragione creditorie.

Invero, con le introduzioni legislative testé evidenziate, il creditore che si sentirà pregiudicato da un atto a titolo gratuito di alienazione (es.: donazione) o di costituzione di vincoli di indisponibilità (es.: fondo patrimoniale e trust) di beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri (non già liquidità o altri beni mobili quali gioielli o opere d’arte, ovvero diritti reali sui beni) potrà agire immediatamente, in sede esecutiva, per far valere i propri diritti senza la necessità di attendere che il giudice revochi la validità dell’atto impugnato.

Pertanto, sarà sufficiente che il creditore sia in possesso di un titolo esecutivo valido e, di contro, che il debitore abbia consapevolmente posto in essere un atto a titolo gratuito, o comunque non oneroso, avente ad oggetto il trasferimento o la costituzione di un vincolo di indisponibilità su beni mobili registrati o beni immobili, in data posteriore al sorgere del credito, suscettibile di pregiudicare i diritti del creditore proponente. Quest’ultimo, tuttavia, dovrà trascrivere il pignoramento entro un anno dal compimento dell’atto pregiudizievole, ovvero intervenire nell’esecuzione da altri promossa nel medesimo termine di un anno.

Proseguendo nell’analisi della norma di recente introduzione, il secondo comma dispone che se il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario. La disposizione ha già sollevato dubbi interpretativi tra i primi commentatori, atteso che il riferimento ai soli atti di alienazione parrebbe quasi a voler escludere gli atti di costituzione di vincoli di indisponibilità, tra i quali rientra anche il trust. In forza di un’interpretazione letterale della norma dovrebbe ritenersi, dunque, che nel caso di un atto di alienazione pregiudizievole il creditore dovrà procedere contro il terzo proprietario. Laddove, invece, oggetto dell’esecuzione siano beni oggetto di costituzione di un vincolo di indisponibilità, gli atti esecutivi saranno indirizzati allo stesso debitore.

Tuttavia, con riferimento al trust, l’orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, ammette l’aggressione dei beni trasferiti in trust da parte del creditore presso il trustee (terzo proprietario) laddove i relativi atti di disposizione siano stati dichiarati inefficaci. Ciò in quanto il bene trasferito in trust esce dalla disponibilità materiale e giuridica del disponente (salvo riserve di usufrutto, ecc.) giustificando, pertanto, l’esecuzione presso il terzo proprietario, i.e. il trustee. Non pare, quindi, esserci dubbi circa la possibilità di agire nei confronti del trustee per promuovere un’azione esecutiva volta al recupero di beni immobili o mobili registrati oggetto di atti di disposizione da parte del debitore-disponente. Tuttavia, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatorio sul tema per dissipare ogni dubbio circa le modalità di esercizio dell’azione esecutiva nel caso di costituzione di altri vincoli di indisponibilità (es.: fondo patrimoniale nell’ipotesi in cui il bene trasferito non sia di proprietà degli stessi coniugi ma di un terzo, così come ammesso dall’art. 167 c.c.)

Da ultimo, si evidenzia un’ulteriore implicazione della nuova procedura con riferimento all’esecuzione su beni immobili o mobili registrati oggetto di trasferimento in Trust.  Il terzo comma del nuovo art. 2929 bis c.c. attribuisce, infatti, il potere di opporre esecuzione non solo al debitore ed al terzo proprietario (leggasi disponente e trustee) ma altresì ad ogni altro soggetto interessato alla conservazione del vincolo, primi fra tutti i Beneficiari o, in taluni casi, il Guardiano, soggetti che, indubbiamente, avrebbero interesse nell’impedire lo scioglimento del vincolo sui beni trasferiti. Al fine di evitare un’esecuzione, detti soggetti dovranno, come anzidetto, contestare e provare l’insussistenza dei presupposti della procedura promossa e la mancata consapevolezza di recare danni alle ragioni creditorie.

E’ bene precisare che la disposizione in commento è applicabile alle procedure iniziate dopo l’entrata in vigore del decreto (27 giugno 2015), a norma dell’articolo 23, comma 6 del medesimo decreto, che testualmente dispone:“le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

  • Giovanna Mazza
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