Con la Risoluzione n. 70 del 31.07.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito le modalità di utilizzo del credito d’imposta concesso agli enti non commerciali, tra questi i Trust, al fine di mitigare gli effetti negativi dell’incremento del regime impositivo per gli utili messi in distribuzione già dal 1° gennaio 2014.
Come confermato dall’Amministrazione Finanziaria, il credito d’imposta, da calcolarsi secondo le modalità dettagliatamente illustrate dallo Studio scrivente nel precedente contributo del 19/01/2015, potrà essere utilizzato in compensazione:
– A partire dal periodo d’imposta 2016: nella misura massima del 33,33% del credito complessivo;
– Dal periodo d’imposta 2017: nella medesima misura di cui sopra (33,33%);
– Dal periodo d’imposta 2018: nella misura rimanente.
Pertanto, chiarisce l’Agenzia, qualora, per motivi di incapienza, la quota massima annuale non possa essere utilizzata in toto, la stessa potrà essere usufruita già nel periodo d’imposta successivo, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal periodo successivo.