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Via libera dall’Agenzia Entrate: rivalutabili anche i beni immateriali non iscritti in bilancio

Via libera dall’Agenzia Entrate: rivalutabili anche i beni immateriali non iscritti in bilancio
Come noto, il D.L. 104/2020 con l’art. 110, ha introdotto la possibilità per le imprese di rivalutare i beni, con riconoscimento dei maggiori valori ai fini dell’ammortamento, pagando un’imposta sostitutiva del 3% sul maggior valore assegnato.

Dal punto di vista delle categorie di beni rivalutabili, non ci sono stati dubbi sulla possibilità che vi rientrassero i beni materiali, ma per gli intangibili la questione è stata evidentemente meno certa. La maggior parte delle piccole e medie imprese italiane, infatti, non iscrive tra le immobilizzazioni gli intangibili prodotti internamente nel corso del proprio ciclo di vita o acquistati da terzi, in particolare il Know-how e il Marchio (per non menzionare le autorizzazioni, le licenze e i diritti di concessione), nonostante questi siano essenziali per mantenere il suo posizionamento nel mercato. L’incertezza deriva dal fatto che uno dei requisiti per accedere alla rivalutazione è che i beni siano iscritti in bilancio sia al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 che al termine dell’esercizio successivo, di fatto escludendo i beni non capitalizzati nello Stato patrimoniale o passati da Conto economico, comportando un’evidente iniquità di trattamento “tra le società che ad esempio hanno deciso di iscrivere a conto economico i costi di registrazione di un marchio rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno deciso invece di capitalizzare tali costi tra i beni immateriali” (OIC, doc. interpretativo n.7).

Il dibattito è rimasto acceso per alcune settimane, durante le quali si sono espresse a favore della rivalutazione degli intangibili dapprima la Direzione regionale della Lombardia (risposta a interpello 904-2406/2020), poi l’OIC con il documento interpretativo n. 7 e solo ieri l’Agenzia delle Entrate ha finalmente dato il via libera definitivo alla rivalutazione dei beni in oggetto tramite la risposta all’interpello n. 856-434/2021 dell’8 aprile 2021. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha motivato la risposta ricordando che la disciplina della rivalutazione dei beni di impresa “nasce dall’esigenza civilistica di derogare ai criteri ordinari di valutazione al costo (art. 2426 c.c.) dei beni materiali ed immateriali nella rappresentazione in bilancio, a cui si aggiunge la facoltà di ottenere, previo pagamento di un’imposta sostitutiva, il riconoscimento, anche ai fini fiscali, dei maggiori valori emergenti dalla rivalutazione”.

In attesa di un intervento legislativo sul tema, possiamo considerarla un’ottima notizia per le imprese italiane che potranno usufruire di questa opportunità.

  • Daniela Trapani
  • Ignazio Stefano Barone
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