La bozza di decreto sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, e in attesa di acquisire il parere definitivo della commissione parlamentare, è destinata ad apportare importanti novità circa il raddoppio dei termini di accertamento. Infatti, se la versione sarà confermata, il raddoppio sarà possibile solo se l’Amministrazione presenterà la notizia di reato alla Procura entro gli ordinari termini di decadenza dell’azione di accertamento, ossia entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o entro il quinto, in caso di omessa dichiarazione.
Pertanto, l’auspicata approvazione definitiva in tempi brevi, è destinata ad apportare immediati riflessi positivi anche sulle disposizioni sul rientro dei capitali ex L. 186/2014.
Infatti, uno degli aspetti critici che ad oggi rendono potenzialmente molto gravosa l’adesione alla Voluntary Disclosure, attiene i casi in cui le somme da far emergere siano frutto di evasioni costituenti reato tributario.
In tali ipotesi, infatti, con l’attuale normativa è operante il raddoppio dei termini e quindi il contribuente dovrebbe versare le imposte e le sanzioni (ridotte) relative a periodi ritenuti “ancora” accertabili. Significa così che, nei casi di infedele dichiarazione, l’Agenzia potrebbe validamente sottoporre ad accertamento il periodo compreso tra l’anno 2006 e successivi.
Ne consegue che, ad esempio, nel classico caso in cui il contribuente abbia effettuato versamenti su conti esteri avvenuti nel periodo 2006/2009 di importi tali da far ipotizzare un reato tributario (vedasi le diverse soglie penali in vigore, anno per anno) ad oggi sarebbero stati ripresi a tassazione e sanzionati (in misura ridotta) a seguito dell’adesione alla Voluntary.
Con la nuova disciplina sarà invece necessario, affinché l’Amministrazione possa usufruire del raddoppio dei termini, che sia stata presentata denuncia alla Procura della Repubblica entro l’ordinario termine di decadenza.
Pertanto, tutte le violazioni fiscali costituenti reato commesse fino al 2009, non potranno essere più oggetto di raddoppio non essendo stata presentata la notizia di reato entro il 31 dicembre 2014 e quindi, in questo caso, non potranno esser richieste le imposte evase in quegli anni né irrogate le relative sanzioni.
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