Il 27 agosto è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la nuova versione del waiver concordata con l’Associazione bancaria ticinese. La principale novità del nuovo modello consiste nel fatto che non è più prevista l’irrevocabilità dell’autorizzazione da parte del titolare del rapporto bancario. Peraltro, in caso di revoca, è stato chiarito che la banca svizzera dovrà darne pronta notizia all’autorità italiana che potrà irrogare le sanzioni senza riduzione e applicare il raddoppio dei termini ex art. 12 del Dl 78/2009. L’Amministrazione finanziaria, quindi, cesserà di esigere dal contribuente un’esplicita dichiarazione di rinuncia alla revoca dell’autorizzazione, in quanto divenuta del tutto superflua.
L’Agenzia delle Entrate italiana ha chiarito che il nuovo waiver non inficia la validità di quelli precedentemente presentati purchè contengano tutte le informazioni richieste dall’Agenzia delle Entrate nel fac-simile di waiver “italiano” pubblicato in precedenza.
Si allegano il fac-simile del waiver “svizzero” e le relative istruzioni.