Negli ultimi anni si assiste con maggiore frequenza a fenomeni di migrazione che interessano sempre più famiglie. Soggetti che si trasferiscono all’estero per ragioni lavorative, studenti fuori sede, pensionati che decidono di trascorrere gli anni di meritato riposo in un Paese straniero, sono solo alcuni degli esempi che oggigiorno coinvolgono le famiglie multinazionali. Un aspetto spesso trascurato da chi abitualmente risiede in un Paese estero è senza dubbio quello legato alla successione. Ciò pertanto si applica a uno straniero in Italia o viceversa a un italiano all’estero.
Cosa succede se un soggetto decede dopo anni di permanenza in un altro Paese? Quali saranno le regole applicabili alla sua successione? E gli eredi come potranno dimostrare il solo status in un Paese straniero?
Il caso
1) Francesca, brillante scrittrice italiana, vedova da qualche anno, ha da sempre vissuto tra l’Italia e l’America. Dopo anni di intensa attività, ha deciso di trasferirsi in Algarve, così da ritrovare la serenità e l’ispirazione in vista della sua prossima fatica letteraria. Decide quindi di acquistare una piccola villetta e di trasferirsi in Portogallo.
2) Grazie all’aiuto dei suoi consulenti, Francesca si trasferisce in Portogallo dove trascorre la maggior parte del suo tempo e riceve spesso visite dai suoi figli e nipoti. In considerazione della sua età e su suggerimento del suo avvocato di fiducia, inizia a riflettere sulla propria successione. Apprende che se dovesse mancare senza aver redatto testamento, la sua successione sarebbe regolata dalla legge della propria residenza abituale, ossia quella portoghese.
3) Al fine di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione di persone che incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione transfrontaliera, a partire dal 17 agosto 2015 è applicabile il Regolamento dell’Unione Europeo n. 650/2012 su tutto il territorio dell’Unione Europea (eccezion fatta per Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca) che ha introdotto significative novità, tra cui i criteri di collegamento impiegati per la determinazione della legge chiamata a regolare la successione.
Con l’entrata in vigore del Regolamento Successorio Europeo 650/2012, dunque, ai sensi dell’art. 21, comma 1, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.
Tuttavia, il successivo art.22, consacrando l’autonomia della volontà del testatore, permette al de cuius di sottoporre la propria successione alla legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
La cosidetta professo iuris offre il vantaggio di garantire una maggiore stabilità nella regolamentazione della futura successione, evitando il cambiamento della legge applicabile che si produrrebbe altrimenti nel caso di spostamento all’estero della residenza abituale.
4) Francesca decide quindi di redigere testamento ed esprimere la volontà di sottoporre la propria successione alla legge italiana. Tuttavia, si pone il dubbio di come faranno i suoi eredi a legittimare le loro posizioni in Paesi stranieri, riguardo appunto ai beni che possiede in quel Paese. Ad esempio, un casale in Provenza e altre proprietà immobiliari in Spagna e Portogallo, oltre ad alcuni conti correnti detenuti in tali Paesi.
5) A tale esigenza risponde il certificato successorio europeo, accolto come una grande conquista della regolamentazione europea. L’identificazione degli eredi, dei legatari e delle altre persone chiamate a partecipare alle vicende successorie rappresenta, infatti, un problema ricorrente e spesso di non facile soluzione.
Ciò è vero tanto per le successioni «interne», quanto per quelle transfrontaliere dove, la dimensione sovranazionale, aggiunge un elemento di complessità, atteso che non sempre gli Stati coinvolti dalla stessa successione riservano all’erede il medesimo trattamento.
Grazie al Certificato sarà possibile dimostrare:
– la qualità e/o diritti di ciascun erede o di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote;
– l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi o ai legatari menzionati nel certificato;
– i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l’eredità.
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