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Il protector esce dall’ombra: la svolta sulla governance dei trust

Il protector esce dall’ombra: la svolta sulla governance dei trust
Un articolo a firma del nostro founding partner Alessandro Belluzzo, pubblicato sul quotidiano Italia Oggi, che analizza una recente e rilevante decisione in Regno Unito da parte del Judicial Committee of the Privy Council in materia di trust. L’articolo offre una riflessione sull’evoluzione del ruolo del protector all’interno della governance dei trust, evidenziandone le implicazioni pratiche nei contesti internazionali e cross-border.

 

Con la decisione A & Others v C & Others [2026] UKPC 11, il Judicial Committee of the Privy Council segna un punto di svolta nel diritto dei trust, chiarendo in modo definitivo il ruolo del protector nei casi in cui l’esercizio dei poteri del trustee sia subordinato al suo consenso.

Si tratta di una pronuncia del Regno Unito destinata ad avere un impatto sulla prassi internazionale e sulla struttura di governance dei trust, in particolare in ambito offshore e nei contesti cross-border.

Il caso prende posizione su un dibattito ormai consolidato tra due modelli alternativi. Da un lato, l’approccio “ristretto”, secondo cui il protector dovrebbe limitarsi a verificare che la decisione del trustee rientri nell’ambito di ciò che un trustee ragionevole e correttamente informato potrebbe adottare. Dall’altro, una lettura più ampia, che attribuisce al protector un potere decisionale autonomo, fondato su una discrezionalità fiduciaria propria.

Il Privy Council ha scelto chiaramente il secondo approccio. In assenza di una previsione espressa nel trust deed che limiti il ruolo del protector, il consenso non può essere inteso come un mero controllo formale o procedurale. Al contrario, il protector è chiamato a esercitare una valutazione indipendente nel merito della decisione proposta, formando un proprio giudizio secondo i principi generali applicabili all’esercizio di poteri fiduciari.

Ne risulta un rafforzamento sostanziale della figura del protector, che viene collocato al centro dell’architettura di governance del trust. Il protector non è più un semplice “guardiano” dell’operato del trustee, ma un vero e proprio attore del processo decisionale, con doveri, responsabilità e potenziali profili di accountability.

Resta centrale il contenuto dell’atto istitutivo. Il trust deed conserva un ruolo determinante nel definire l’estensione dei poteri del protector e nel circoscriverne, se del caso, la discrezionalità. Tuttavia, in mancanza di indicazioni chiare, si applicano i principi fiduciari generali, con conseguenze anche sul piano della responsabilità personale.

Sul piano operativo, la decisione comporta un ripensamento delle prassi: flussi informativi più strutturati tra trustee e protector, maggiore interlocuzione nella fase deliberativa e una più attenta verbalizzazione delle decisioni e delle motivazioni sottostanti.

La pronuncia rende sempre più rilevante il ricorso a protector professionali, con competenze tecniche adeguate, indipendenza e una struttura organizzativa idonea.

Per i trust con connessioni italiane (familiari, patrimoniali o fiscali) la decisione segna un cambio di impostazione: una governance debole o solo formale rischia di non essere più compatibile con il ruolo attribuito al protector, che assume una funzione centrale nell’equilibrio istituzionale del trust.

 

Leggi l’articolo come pubblicato su Italia Oggi 

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  • Alessandro Belluzzo
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