La Corte di cassazione, con le sentenze nn. 34443, 34444 e 34445/2021, ha chiarito la differenza tra crediti “inesistenti” e “non spettanti”, da cui dipendono diversi regimi disciplinari di recupero e sanzione del loro indebito utilizzo in compensazione. Assume particolare rilievo la precisazione circa la necessaria ricorrenza congiunta di due elementi per qualificare un credito come “inesistente”: l’assenza del presupposto costitutivo e la non riscontrabilità di tale assenza mediante i controlli formali della dichiarazione. Sono così fuori dall’“inesistenza” i crediti emergenti dalle dichiarazioni, privi già sul piano cartolare dei presupposti per la loro maturazione. Resta invece ancora in dubbio se, sul piano penale, possa essere punito più gravemente l’utilizzo di un credito pur “inesistente” sul piano tributario, in assenza di alcun artificio o raggiro.
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