Nella risposta è inoltre chiarito che dalla natura di prestazione di servizi per la consociata estera consegue che non vi è tassazione in Italia per la consociata estera in assenza di una stabile organizzazione ivi situata.
È pertanto da escludere l’applicazione della ritenuta del 30% prevista dall’articolo 24 del d.P.R. 600/1973. È infine confermato che mancando un reddito nella disponibilità dell’amministratore non sussiste alcun presupposto impositivo per quest’ultimo.