Negli ultimi anni l’interesse nei confronti dell’arte, in generale, e dell’arte quale investimento e/o collezionismo, ha registrato un incremento notevole, a livello nazionale ed internazionale. La crescente globalizzazione del settore vede, di contro, la mancanza di normative e regolamentazioni uniformi. Ciò vale per tutti i tipi di arte, dalla pittura alla scultura alle opere contemporanee, alle auto o ai memorabilia.
Affiancare i collezionisti e gli operatori del settore diventa pertanto decisivo, anche al fine di dare piena compliance fiscale alla propria passione, anche attraverso soluzioni giuridiche idonee alla tutela e preservazione della collezione.
Dal punto di vista delle imposte dirette è importante capire quando un collezionista interviene sulla propria collezione con vendite e acquisti con mere finalità legate alla propria passione, ovvero quando tale attività non è più considerata come occasionale.
Il caso:
1.Ettore, professionista di successo, è un grande appassionato di arte. Non solo la pittura e la scultura; il suo interesse spazia dai libri antichi, agli orologi fino ai vini di pregio. Proprio per il grande interesse che nutre in vari ambiti del mondo “arte”, si trova spesso ad acquistare pezzi da aggiungere alle sue collezioni, ma anche di venderne taluni, perché non incontrano più i suoi gusti, ovvero con l’intenzione di modificare in parte la propria collezione. Ettore può definirsi un collezionista privato che acquista opere d’arte al di fuori dell’attività di impresa, con finalità di godimento personale (senza il requisito della professionalità). Ad oggi le cessioni di opere d’arte sono state perlopiù eventuali e occasionali.
2. Nel corso del 2019, tuttavia, decide di dismettere vari pezzi della sua collezione, al fine di dare un taglio netto con la linea stilistica fino a qual momento perseguita, in favore di un approccio più moderno e innovativo. Durante una mostra, invero, scopre le opere pittoriche dell’artista contemporaneo Alfio e, apprezzando i suoi lavori, intende acquistarne talune.Tuttavia, prima di procedere, si rivolge al suo professionista per capire se la vendita di più opere d’arte possa portare a conseguenze sul piano fiscale.
3. In linea generale, qualora un soggetto possa essere qualificato come Collezionista puro, la sua occasionale e sporadica attività nel settore non richiede una «organizzazione in forma di impresa», in quanto rientra fra le attività intermediarie nella circolazione dei beni ex art. 2195, co. 1, n. 2, c.c (cfr. art. 55 TUIR). Pertanto, non dà luogo ad un’attività d’impresa commerciale che sarebbe soggetta ad IVA, ad imposte sui redditi e ad adempimenti contabili.
4. Sul punto, la dottrina maggioritaria e la Corte di Cassazione convengono sul fatto che occorra analizzare ogni singolo caso per valutare se la frequenza delle compravendite, la loro rilevanza economica e l’intensità dell’attività di valorizzazione delle opere possa configurare attività d’impresa. La Suprema Corte, in particolare, ha rilevato che «il requisito della professionalità va desunto non astrattamente, secondo parametri privi di riscontro oggettivo, ma sulla base di dati strettamente correlati alla realtà che di volta in volta si presenta».
La costruzione dell’architettura giuridica a servizio del collezionismo spazia in relazione al caso specifico. Nell’esperienza di chi scrive una certa utilità è collegabile ai trust per collezionisti, ai musei d’impresa, alle società semplici o commerciali fino a proprie strutture museali o commerciali. Sempre con massima attenzione ai temi della compliance fiscale e ai regolamenti di contrasto al riciclaggio.
Leggi QUI l’articolo sul Corriere della Sera – L’economia | Family Business Festival 2020