Come noto, in materia di tassazione dei redditi dei lavoratori dipendenti, Italia e Svizzera hanno stabilito misure di limitazione delle reciproche pretese impositive, attraverso la Convenzione per evitare le doppie imposizioni del 9 marzo 1976 e l’Accordo del 3 ottobre 1974 (la “Convenzione”) e l’Accordo del 3 ottobre 1974 relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri (l’”Accordo”).
Ho indicato in un mio precedente articolo pubblicato su Fiscalità & Commercio Internazionale (n. 6/2020) che era fortemente auspicabile che anche l’Italia, come già avevano fatto Francia e Germania, stipulasse un accordo con la Svizzera che rassicurasse sul trattamento dei redditi di lavoro dipendente di questa particolare categoria di lavoratori cross-border.
Ebbene, l’Accordo Amichevole prende le mosse dalla raccomandazione OCSE e tiene conto delle misure eccezionali che sono state adottate nei due Paesi contraenti per limitare gli effetti della pandemia.
Pertanto, in via eccezionale e provvisoria, i due Paesi hanno stabilito che ai fini dell’applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 4 della Convenzione i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell’altro Stato Contraente, sono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il salario, lo stipendio e le altre remunerazioni analoghe in assenza di tali misure.
Il secondo paragrafo dell’Accordo Amichevole, inoltre, precisa che la qualificazione di “lavoratore frontaliere” ai fini dell’Accordo permane eccezionalmente per il periodo di vigenza dell’Accordo Amichevole, per quei lavoratori che risiedono in Italia in uno dei comuni della fascia di confine con i Cantoni Ticino, Grigioni, Vallese, che, a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del COVID19, siano rimaste invece, per necessità o per opportunità, in Svizzera, trascorrendo, così, più giorni consecutivi in detto Paese.
Le misure eccezionali sopra indicate sono applicabili per tutta la durata dell’Accordo Amichevole.
Con riferimento alla durata i due Stati hanno stabilito anzitutto un ambito temporale dal 24 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, compresi. E’ previsto inoltre un rinnovo tacito, a partire dal 1 luglio 2020, di mese in mese, essendo stabilito che l’Accordo Amichevole cesserà di essere applicabile l’ultimo giorno del mese in cui l’ultimo dei due Stati ha posto fine alle misure sanitarie governative che limitano o sconsigliano la normale circolare delle persone fisiche.
È previsto, infine, che le Autorità dei due Paesi possano risolvere con comune consenso l’Accordo Amichevole, con almeno una settimana di preavviso rispetto all’inizio del mese seguente, prevedendo che l’Accordo Amichevole cesserà la sua applicazione per la fine del mese seguente a quello in cui è risolto.