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Agevolazione “superammortamenti”

Agevolazione “superammortamenti”
La Legge di stabilità – Legge n° 208/15 – ha introdotto una misura agevolativa che prevede per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, che ai fini della deducibilità fiscale degli ammortamenti il costo di acquisizione sia maggiorato del 40 per cento, sia per gli acquisti in proprietà che in leasing.

Per quanto riguarda il momento in cui l’investimento può considerarsi realizzato, basandosi su precedenti orientamenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, si ritiene:

–       per i beni acquistati in proprietà, dovrebbero valere i criteri generali dettati dall’art. 109 del TUIR, pertanto si deve avere riguardo alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (non interessa l’eventuale data di entrata in funzione);

–       per i beni acquistati in leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario;

–       per i beni acquistati mediante contratto di appalto rileva il momento di ultimazione della prestazione.

L’agevolazione non si applica sull’acquisto di beni strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, ad investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all’allegato 3 della Legge di stabilità (ad esempio, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei).

L’Agenzia delle Entrate, in occasione del Forum di Telefisco, ha fornito vari chiarimenti relativamente alla disposizione in oggetto:

–       l’agevolazione vale solo ai fini IRES e IRPEF, conseguentemente non produce alcun effetto ai fini IRAP;

–       per i beni di costo unitario non superiore ad € 516,46, la deduzione integrale del costo nell’esercizio in cui il bene è acquistato non viene meno per effetto dell’incremento del 40% dell’ammortamento (di fatto, il costo ammortizzabile deducibile nell’esercizio passa da un massimo di € 516,46 ad € 723,04);

–       l’agevolazione è esclusa per i contribuenti forfettari, mentre è ammessa per coloro che adottano il regime dei minimi;

–       relativamente alle società di comodo, la maggiorazione del 40% rileva esclusivamente per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, mentre non rileva ai fini del test di operatività.

La cessione del bene non comporta alcuna revoca dell’agevolazione: l’eventuale plusvalenza/minusvalenza sarà calcolata come se non ci fosse stata alcuna agevolazione dato che la maggiorazione dell’ammortamento non influenza il valore fiscale del bene.

  • Alberto Gironda
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