Per quanto riguarda il momento in cui l’investimento può considerarsi realizzato, basandosi su precedenti orientamenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, si ritiene:
– per i beni acquistati in proprietà, dovrebbero valere i criteri generali dettati dall’art. 109 del TUIR, pertanto si deve avere riguardo alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (non interessa l’eventuale data di entrata in funzione);
– per i beni acquistati in leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario;
– per i beni acquistati mediante contratto di appalto rileva il momento di ultimazione della prestazione.
L’agevolazione non si applica sull’acquisto di beni strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, ad investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all’allegato 3 della Legge di stabilità (ad esempio, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei).
L’Agenzia delle Entrate, in occasione del Forum di Telefisco, ha fornito vari chiarimenti relativamente alla disposizione in oggetto:
– l’agevolazione vale solo ai fini IRES e IRPEF, conseguentemente non produce alcun effetto ai fini IRAP;
– per i beni di costo unitario non superiore ad € 516,46, la deduzione integrale del costo nell’esercizio in cui il bene è acquistato non viene meno per effetto dell’incremento del 40% dell’ammortamento (di fatto, il costo ammortizzabile deducibile nell’esercizio passa da un massimo di € 516,46 ad € 723,04);
– l’agevolazione è esclusa per i contribuenti forfettari, mentre è ammessa per coloro che adottano il regime dei minimi;
– relativamente alle società di comodo, la maggiorazione del 40% rileva esclusivamente per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, mentre non rileva ai fini del test di operatività.
La cessione del bene non comporta alcuna revoca dell’agevolazione: l’eventuale plusvalenza/minusvalenza sarà calcolata come se non ci fosse stata alcuna agevolazione dato che la maggiorazione dell’ammortamento non influenza il valore fiscale del bene.