Pur in massima sintesi, l’ADE considera il caso di una Famiglia Imprenditoriale in cui la Holding di Famiglia (Beta), controllata all’80% da Marito e al 20% da Moglie, partecipa in Delta SPA al 47%, accanto a Marito (5%) e Moglie (20%). Il problema è che le azioni residue di Delta (28%) sono azioni proprie. Da qui il quesito: quali partecipazioni devo utilizzare per il test del controllo che in ultima istanza consente l’accesso alla neutralità? Ai sensi dell’art. 2359, co.1, n. 1) del codice civile chi ha il controllo?
Marito e Moglie vorrebbero riorganizzare le proprie partecipazioni, conferendo alla Holding di Famiglia Beta le loro azioni (il 5% e il 20%) che isolate non configurano il controllo, sebbene Marito e Moglie attraverso Beta controllerebbero il 72% di Delta Spa (47%+5%+20%=72%).
Nella risposta l’Amministrazione finanziaria ricorda la disciplina dell’articolo 2357-ter del Codice civile, in base alla quale per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni proprie sono incluse nel computo del quorum costitutivo ed escluse da quello deliberativo, mentre per gli altri casi, come quello in esame, le azioni proprie devono essere conteggiate nel calcolo sia dei quorum assembleari costitutivi che di quelli deliberativi (Cassazione 23950/18). La conclusione è pertanto tratta: il computo nel quorum deliberativo dei voti sospesi riferibili alle azioni proprie detenute dalla società conferita, comporta che la conferitaria non detenga il controllo nella situazione ante conferimento, ma che lo acquisisca attraverso l’operazione straordinaria in proposta. Pertanto è solo con il conferimento che si produce controllo e quindi risulta applicabile l’articolo 177, co. 2, del Tuir e quindi il regime del realizzo controllato senza alcuna imposta per Marito e Moglie.