Nello specifico caso esaminato dalla Suprema Corte, la cessione di quote sociali preceduta dal conferimento di ramo d’azienda non viene pertanto riqualificata, ex art 20 d.p.r. 131/1986 come cessione di azienda, dovendosi ritenere impedita all’ufficio la riqualificazione di un unico negozio, come di più o meno articolate sequenze negoziali, sulla base della valorizzazione di elementi extratestuali. Per i Giudici non si può nemmeno verificare la riqualificazione atta ad evidenziare una forma di abuso del diritto o di elusione fiscale, ai sensi dell’art. 10-bis, legge n. 212 del 2000, trattandosi di ipotesi estranea alla ermeneutica dell’atto da registrare.
Interessante conferma alla prassi applicata che sdogana completamente le operazioni straordinarie di riorganizzazione e cessione di rami d’azienda, secondo i principi sanciti dalla compliance fiscale italiana.