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Conferimento transfrontaliero della stabile organizzazione

Conferimento transfrontaliero della stabile organizzazione
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sezione 5, con sentenza 20 maggio 2026, n. 2028, ha respinto il ricorso di una società di diritto inglese avverso il diniego di rimborso IRES, affermando che il regime di neutralità di cui all’art. 179 del TUIR presuppone che le partecipazioni emesse dalla conferitaria estera siano attribuite alla stabile organizzazione italiana, ovvero che l’attività d’impresa in Italia prosegua, e che l’onere di provare tale continuità grava sul contribuente. La conclusione è coerente con la prassi consolidata dell’Agenzia delle entrate, ma la motivazione poggia su una disposizione (l’art. 179, comma 6, del TUIR) abrogata con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e perciò non applicabile ratione temporis alla fattispecie.

La vicenda è quella di un gruppo multinazionale che nel 2020 trasferisce le attività italiane condotte tramite la stabile organizzazione di una società inglese alla consociata olandese. Il conferimento d’azienda è stato perfezionato il 31 dicembre 2020, con atto ricevuto da notaio olandese e regolato dalle leggi di Inghilterra e Galles, con effetti dal 1° gennaio 2021; le azioni emesse dalla conferitaria olandese sono state assegnate direttamente alla casa madre inglese. La ricorrente, che aveva assolto l’IRES sulla plusvalenza così emersa, ne ha chiesto il rimborso deducendo la violazione degli artt. 9 e 10 della direttiva 2009/133/CE e degli artt. 176, comma 4, e 178 del TUIR, nonché dell’art. 49 TFUE, sul rilievo che il conferimento transfrontaliero risultava penalizzato rispetto a quello domestico. L’Ufficio ha replicato che la neutralità richiede l’attribuzione delle partecipazioni alla medesima branch e che, essendo stata conferita l’unica azienda italiana del soggetto non residente, era cessata ogni attività imprenditoriale nel territorio dello Stato.

Il collegio ha aderito alla prospettazione erariale, muovendo dal perimetro dell’art. 178, comma 1, lett. c), e dal comma 2 dell’art. 179, a mente del quale le disposizioni del comma 1 si applicano nei confronti del beneficiario non residente con riguardo alla stabile organizzazione italiana “limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell’ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 178, non residente, in essa effettivamente confluiti“. Ne ha tratto che, come sostenuto dall’Ufficio, “affinché l’operazione non assuma rilevanza fiscale, è necessario che le partecipazioni emesse a seguito del conferimento dell’azienda della stabile organizzazione italiana siano ‘attribuite’ alla medesima branch” ovvero che la conferitaria prosegua l’attività in Italia come stabile organizzazione. Secondo la Corte, “non vi [sarebbe] disparità di trattamento fra operazioni interne e transfrontaliere, tenuto conto che se l’operazione comporta la cessazione dell’attività imprenditoriale in Italia, lo Stato membro perde la possibilità di tassare le plusvalenze latenti in un momento successivo“.

Sul piano sostanziale la decisione si colloca nel solco della prassi. Con la risoluzione 9 agosto 2018, n. 63/E, e poi con la risposta a interpello 31 dicembre 2020, n. 633, l’Agenzia ha chiarito che la disciplina degli artt. 178-181 nulla dispone sulla sorte dei titoli rivenienti dal conferimento e che occorre perciò fare applicazione dell’art. 176, comma 4, del TUIR, per cui le partecipazioni ricevute “si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita“: la neutralità è dunque “in radice condizionata al fatto che, per effetto di detta operazione, la partecipazione nella conferitaria confluisca nella medesima contabilità” della stabile organizzazione conferente, in coerenza con il principio della functionally separate entity recepito dall’art. 152, comma 2, del TUIR.

Sul piano operativo la ‘lezione’ è di natura probatoria prima ancora che interpretativa. Nel giudizio di rimborso l’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 pone a carico del contribuente l’onere di “fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati“: la continuità dell’attività d’impresa in Italia va perciò documentata, non meramente affermata.

  • Luigi Belluzzo
  • Ivan Mastrototaro
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