Home / Focus Alert /

Confermato l’incasso giuridico per i dividendi rinunciati

Confermato l’incasso giuridico per i dividendi rinunciati
L’8 luglio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello n. 182/E, intervenendo ancora una volta sullo storico tema della rinuncia ai dividendi deliberati dai soci persone fisiche non imprenditori e, in particolare, sul perimetro applicativo dell’«incasso giuridico». L’istanza era stata presentata da una società di capitali i cui soci, allo scopo di patrimonializzare l’impresa, avevano rinunciato al credito sorto a seguito di una delibera di distribuzione utili: la società domandava se tale rinuncia generasse, in capo al debitore, una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’art. 88, comma 4-bis, del TUIR, e quali riflessi producesse per i soci ai fini dell’imposta sul reddito e delle ritenute.

L’Amministrazione sviluppa il proprio ragionamento partendo dalla natura sistemica del comma 4-bis, introdotto dal decreto “internazionalizzazione” (d.lgs. 147/2015), che qualifica come «apporto» ‒ e quindi fiscalmente irrilevante per la società debitrice ‒ la quota di rinuncia corrispondente al valore fiscale del credito, mentre assoggetta a tassazione l’eventuale eccedenza. Nel caso prospettato, trattandosi di dividendi deliberati a favore di soci persone fisiche, non esiste divario fra valore fiscale e valore nominale: di conseguenza la rinuncia non determina alcuna sopravvenienza attiva, né impone la comunicazione del valore fiscale ai sensi della stessa disposizione.

Sul fronte del socio, però, l’interpello riafferma la validità della costruzione dell’incasso giuridico: una volta che l’assemblea ha deliberato la distribuzione, il diritto di credito nasce e rende il dividendo giuridicamente percepito, anche se la somma non transita materialmente dal conto della società a quello del socio. La rinuncia non arresta quel presupposto impositivo e, pertanto, la società è tenuta a operare la ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento prevista dall’art. 27 del D.P.R. 600/1973. La scelta di non incassare, quindi, non consente al socio di sottrarsi all’imposizione sostitutiva sui redditi di capitale.

L’Amministrazione, per suffragare la propria ricostruzione, evoca – per la prima volta in una risposta pubblica – il diverso orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 16595/2023, in cui la Suprema Corte aveva negato la validità della fictio iuris dell’incasso giuridico nel regime post-2015; ma ne limita la portata osservando che, in quel precedente, la rinuncia seguiva l’acquisto del credito a titolo oneroso e riguardava interessi su un finanziamento, circostanza che comportava un valore fiscale pari a zero e, quindi, l’emersione di una sopravvenienza tassabile in capo alla società.

Proprio la coincidenza fra valore fiscale e nominale diventa, nella risposta 182/2025, l’argomento dirimente per distinguere il caso dei dividendi da quello scrutinato in Cassazione; e la stessa Agenzia sottolinea che l’orientamento della Suprema Corte è stato di recente confermato dall’ordinanza n. 14921/2025, ma resta confinato alle ipotesi in cui il credito sia privo di base fiscale.

Ne discende un effetto sistemico duplice: la società non rileva alcuna sopravvenienza attiva, mentre i dividendi rinunciati, essendo giuridicamente incassati dal momento della delibera assembleare, restano soggetti alla ritenuta del 26 per cento prevista dall’articolo 27 del DPR 600/1973.

  • Luigi Belluzzo
  • Ivan Mastrototaro
Our Offices
Belluzzo International Partners è una boutique professionale multidisciplinare, internazionale e indipendente che eroga consulenza negli ambiti Wealth, Law, Tax, Finance.
A family business firm for business families