Conferimenti di partecipazioni: interpretazione autentica dell’art. 177, comma 2-ter, TUIR
Il correttivo inserisce una norma di interpretazione autentica (e dunque con efficacia retroattiva) dell’art. 177, comma 2-ter, TUIR, chiarendo in modo puntuale quando le disposizioni del comma 2-bis (realizzo controllato anche in assenza di acquisizione/integrazione del controllo, al ricorrere delle condizioni previste) sono applicabili se l’oggetto del conferimento è una società rientrante tra i soggetti di cui all’art. 162-bis, comma 1, lett. b) o c), n. 1), TUIR (in estrema sintesi: “società di partecipazione” finanziarie o non finanziarie).
In particolare, l’interpretazione autentica stabilisce che il comma 2-bis si applica a condizione che:
1) Le percentuali di cui al comma 2-bis devono sussistere per le partecipazioni detenute dalla conferita:
2) Il valore contabile complessivo dei patrimoni netti delle società partecipate rilevanti ai fini della lettera a) deve risultare costituito prevalentemente dal valore contabile dei patrimoni netti delle società “sopra soglia”, calcolate tenendo conto della demoltiplicazione lungo la catena partecipativa.
A tal fine:
Scissione mediante scorporo: modifiche all’art. 173 TUIR (commi 15-ter, 15-ter.1 e 15-ter.2)
Il correttivo interviene sul “blocco” introdotto per disciplinare fiscalmente la scissione mediante scorporo (art. 2506.1 c.c.), con tre direttrici: (i) chiarire che il comma 15-ter opera per lo scorporo verso beneficiaria di nuova costituzione, (ii) estendere espressamente la disciplina alla beneficiaria preesistente e (iii) regolare in modo puntuale lo scorporo avente ad oggetto una stabile organizzazione italiana di un soggetto UE/SEE.
1) Scorporo verso beneficiaria di nuova costituzione: perimetro “tipizzato” del comma 15-ter
All’art. 173, comma 15-ter, TUIR viene aggiunta la precisazione secondo cui tale comma opera “qualora lo scorporo sia in favore di una società beneficiaria di nuova costituzione”. Contestualmente, è abrogata la lettera g) del medesimo comma 15-ter.
In termini pratici, il legislatore “separa” in modo netto lo scorporo verso newco (comma 15-ter) da quello verso beneficiaria preesistente (nuovo comma 15-ter.1), superando incertezze interpretative sul perimetro applicativo delle regole speciali.
2) Scorporo verso beneficiaria preesistente: nuovo comma 15-ter.1 e holding period “rafforzato” per la PEX
Il nuovo comma 15-ter.1 prevede che, in caso di scissione mediante scorporo in favore di una beneficiaria preesistente, si applicano le disposizioni dell’art. 173 con esclusione dei commi 3, 7 e 9.
È però introdotto un presidio specifico in ottica participation exemption: se lo scorporo ha a oggetto
le partecipazioni ricevute dalla scissa sono ammesse al regime di esenzione se e quando maturano i relativi requisiti, a condizione che il possesso delle partecipazioni sussista almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al successivo realizzo.
3) Stabile organizzazione (UE/SEE) in Italia: nuovo comma 15-ter.2
Il nuovo comma 15-ter.2 disciplina il caso in cui la scissa sia residente in UE/SEE (con effettivo scambio di informazioni) e lo scorporo abbia ad oggetto la stabile organizzazione in Italia (o un suo ramo) assegnata a una società residente, distinguendo due scenari:
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