La nuova disposizione si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024; pertanto, in caso di esercizio coincidente con l’anno solare, il primo obbligo interessa il CBRC del periodo 2025.
Il deposito al Registro delle imprese della Comunicazione CBCR deve essere effettuato entro 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio a cui la Comunicazione si riferisce; pertanto, per l’esercizio chiuso al 31/12/2025, il deposito deve essere effettuato entro il 31/12/2026.
Con il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 20 maggio 2026, sono state approvate le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica al Registro delle imprese.
I. Soggetti obbligati
1. L’obbligo riguarda i gruppi multinazionali che, alla data di chiusura del bilancio consolidato, abbiano registrato ricavi consolidati superiori a 750.000.000 di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi.
2. In particolare, la comunicazione deve essere presentata da:
a) Società capogruppo residenti in Italia;
b) Società autonome residenti in Italia;
c) Società controllate da capogruppo di un Paese Terzo (Extra-UE);
d) Succursale (ovvero stabile organizzazione; sede secondaria o UL) di imprese che superano le soglie dimensionali previste di impresa autonoma extra UE con le caratteristiche dimensionali sopra ricordate oppure di un’impresa extra UE appartenente a un gruppo (con ricavi consolidati sopra la soglia indicata) la cui capogruppo sia anch’essa sede extra UE.
3. Se l’impresa capogruppo non fornisce tutte le informazioni necessarie per assolvere agli obblighi della comunicazione, la società controllata redige comunque, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che la capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.
II. Obblighi di pubblicità
1. Entro lo stesso termine di deposito della Comunicazione (entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio di riferimento), la stessa deve essere contestualmente pubblicata sul sito internet della società o dell’impresa, garantendone l’accesso gratuito in lingua italiana o inglese. Il documento deve rimanere accessibile al pubblico per un periodo minimo di 5 anni consecutivi. La pratica depositata al Registro delle Imprese deve dare esplicitamente conto di tale avvenuta pubblicazione.
III. Casi di esclusione ed esonero
1. Non tutte le società appartenenti a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 750 milioni di euro sono tenute al deposito materiale del file presso il Registro delle Imprese italiano.
2. In particolare, sono escluse dall’obbligo:
a) Impresa capogruppo italiana con tutte le controllate e le succursali soggette all’ordinamento italiano (unica giurisdizione fiscale)
b) Impresa autonoma italiana con tutte le succursali in Italia (unica giurisdizione fiscale)
c) Società controllata italiana da impresa capogruppo soggetta all’ordinamento di un Paese UE: provvede la capogruppo presso il Paese UE al cui ordinamento è assoggettata
d) Succursale italiana aperta da società controllata UE e facente parte di un gruppo con capogruppo Extra UE: è obbligata la società controllata, soggetta all’ordinamento di un Paese UE, che ha istituito la succursale in Italia.
3. Sono inoltre previsti casi di esonero dall’obbligo. In particolare:
a) una società controllata italiana di impresa capogruppo soggetta all’ordinamento di un Paese extra UE (ordinariamente obbligata al deposito);
b) una succursale italiana istituita da impresa capogruppo Extra UE oppure da società controllata extra UE (ordinariamente obbligata al deposito);
c) una succursale italiana di società autonoma Extra UE (ordinariamente obbligata al deposito);
sono esonerate dalla redazione e della pubblicazione della Comunicazione se la capogruppo extra-UE redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente e se:
i) la comunicazione “equivalente” (della capogruppo) è resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia su quello della società controllata, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio per il quale è redatta;
ii) la comunicazione “equivalente” (della capogruppo) è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione europea, fermo restando che la comunicazione pubblicata sul sito della controllata designata dalla capogruppo, qualora sia italiana, deve essere redatta in lingua italiana o inglese;
iii) nella comunicazione “equivalente” (della capogruppo) devono essere indicati il nome e la sede legale della società controllata.
4. Qualora la capogruppo extra-UE abbia designato una controllata o una succursale con sede in un diverso Paese dell’UE, non vi è un obbligo di comunicazione in Italia, ma gli amministratori della società controllata italiana dovranno comunicare al Registro Imprese di essere esenti dall’obbligo in quanto il deposito della Comunicazione è stato effettuato, presso un diverso Paese UE, da altra società dello stesso gruppo.
IV. Struttura e contenuto della Comunicazione
1. La Comunicazione deve essere predisposta in conformità alla tassonomia prevista dal regolamento della Commissione Europea 2024/2952 nel formato elettronico elaborabile Inline XBRL (iXBRL), con estensione .html o .xhtml e firmato digitalmente (con estensione .p7m). Occorrono pertanto specifici software.
2. Il documento è strutturato in 5 sezioni standardizzate:
a) Sezione 1 (Informazioni Generali): denominazione dell’impresa, esercizio di riferimento, valuta di presentazione (coerente con il bilancio) ed esplicitazione dell’opzione contabile (principi IFRS/OIC) o fiscale (report DAC4 Agenzia delle Entrate);
b) Sezione 2 (Dati Quantitativi ed Economici): breve descrizione delle attività svolte; numero di dipendenti a tempo pieno; ammontare dei ricavi complessivi (comprese le operazioni con parti correlate); utile o perdita al lordo delle imposte; importo dell’imposta sul reddito maturata nell’esercizio (escluse imposte differite o fondi rischi incerti); imposta sul reddito effettivamente versata per cassa (comprese ritenute alla fonte subite); ammontare degli utili non distribuiti a fine esercizio.
I dati vanno riportati in modo disaggregato, secondo regole rigide:
i) Vanno presentati con una riga dedicata i dati relativi a ciascuno Stato membro dell’Unione Europea.
ii) Vanno presentati con una riga dedicata i dati per ciascuna giurisdizione fiscale presente nell’Allegato I della lista UE (c.d. Black List)
iii) Vanno presentati con una riga dedicata i dati per ciascuna giurisdizione fiscale presente nell’Allegato II (c.d. Grey List)
iv) I dati relativi a tutte le restanti giurisdizioni fiscali (Paesi Terzi non rientranti nei casi precedenti) non devono avere righe separate, ma vanno presentati a livello aggregato.
c) Sezione 3 (Elenco delle entità): elencazione nominativa di tutte le imprese figlie oggetto di consolidamento stabilite nelle rispettive giurisdizioni;
d) Sezione 4 (Omissioni): sezione opzionale non prevista dal legislatore italiano (pertanto non soggetta a compilazione per i soggetti nazionali);
e) Sezione 5 (Giustificazioni): nota narrativa volta a illustrare e chiarire eventuali discrepanze significative tra l’importo delle imposte maturate e quello delle imposte effettivamente pagate.
V. Sanzioni
1. ll mancato rispetto degli obblighi pubblicitari comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) omesso deposito: Si applica la sanzione da euro 10.000 a euro 50.000;
b) tardivo deposito: Se il deposito viene effettuato con un ritardo non superiore a 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta della metà (da euro 5.000 a euro 25.000). Il deposito eseguito oltre il 60° giorno è interamente equiparato all’omissione.
c) Comunicazione infedele o incompleta: qualora la comunicazione depositata contenga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero ometta informazioni obbligatorie, la sanzione amministrativa è applicata nella misura aumentata al doppio.
Restiamo a disposizione per qualsiasi supporto si rendesse necessario in merito all’adempimento.