Il 18 giugno 2026, l’Avvocato Generale Jean Richard de la Tour ha presentato le proprie conclusioni nella causa C-241/25, Société Générale SA c. Skatteverket, rinviata alla Grande Sezione dalla Corte Suprema Amministrativa svedese (rinvio presentato il 28 marzo 2025). La causa affronta una questione rimasta irrisolta nelle importanti sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea Sofina (C-575/17, sentenza del 22 novembre 2018) e Credit Suisse Securities (Europe) (C-601/23, sentenza del 19 dicembre 2024): quando una società non residente in perdita chiede di essere trattata allo stesso modo di una società residente anch’essa in perdita, con riferimento ai dividendi soggetti a ritenuta alla fonte, secondo quale normativa deve essere determinata la perdita fiscale?
I fatti della controversia rientrano in un contesto ormai noto. Nel 2012, Société Générale, società fiscalmente residente in Francia e appartenente a un gruppo fiscale francese, ha percepito dividendi derivanti da partecipazioni di portafoglio in società svedesi. Tali dividendi sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte svedese, nonostante la società beneficiaria si trovasse in una situazione di perdita fiscale. Diversamente, una società residente in Svezia che si fosse trovata nella stessa situazione non avrebbe sostenuto alcuna imposizione immediata sui medesimi dividendi, poiché le società residenti sono tassate sul risultato complessivo dell’esercizio.
L’Amministrazione fiscale svedese ha negato il rimborso della ritenuta. Nel frattempo, a seguito della sentenza Sofina, la Svezia aveva introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2020, un meccanismo di differimento dell’imposizione per i percettori non residenti in perdita. Tuttavia, tale beneficio era subordinato a una condizione particolarmente onerosa: la società estera doveva dimostrare la propria situazione di perdita ricalcolandola secondo la normativa fiscale svedese.
È proprio questa condizione che l’Avvocato Generale propone di dichiarare incompatibile con il diritto dell’Unione. A suo avviso, l’articolo 63 del TFUE, relativo alla libera circolazione dei capitali, osta a una normativa dello Stato della fonte che imponga a un percettore non residente di dividendi, al fine di ottenere il trattamento riservato alle società residenti in perdita, di ricalcolare la propria perdita secondo le regole fiscali di quello Stato.
L’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali non era contestata dalle parti. Il punto decisivo è che imporre una completa ricostruzione della posizione fiscale del socio estero secondo la normativa dello Stato della fonte comporta un onere amministrativo sproporzionato per le società non residenti e, di fatto, le tratta come se fossero residenti, andando oltre il requisito di comparabilità oggettiva richiesto dalla giurisprudenza della Corte.
Secondo l’Avvocato Generale, un simile regime non può essere giustificato, in termini generali, dall’esigenza di contrastare l’elusione fiscale. Situazioni patologiche, come l’interposizione di società prive di reale attività costituite esclusivamente per beneficiare dei dividendi, possono infatti essere affrontate mediante le ordinarie norme antiabuso e attraverso lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali, senza imporre un generalizzato aggravio degli adempimenti a tutti gli investitori transfrontalieri.
Qualora la Grande Sezione dovesse seguire le conclusioni dell’Avvocato Generale, la futura sentenza produrrebbe effetti ben oltre il caso svedese. Diversi Stati membri hanno infatti introdotto, soprattutto dopo la sentenza Sofina, meccanismi di differimento o rimborso della ritenuta per i percettori non residenti in perdita, subordinandoli però a condizioni che, nella sostanza, richiedono la ricostruzione della base imponibile secondo la normativa interna dello Stato della fonte.
Le conclusioni dell’Avvocato Generale indicano invece che la comparabilità deve essere valutata sulla base della reale situazione di perdita del soggetto percettore, così come determinata secondo la normativa del proprio Stato di residenza, e non attraverso una ricostruzione fittizia effettuata secondo una legislazione estera. Inoltre, emerge chiaramente che anche le modalità operative e gli adempimenti richiesti da tali regimi devono rispettare il principio di proporzionalità.
Per i gruppi multinazionali e gli investitori istituzionali, le implicazioni pratiche sono immediate. Le società che hanno subito ritenute alla fonte su dividendi provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea negli anni in cui risultavano fiscalmente in perdita nel proprio Stato di residenza dovrebbero valutare attentamente la propria esposizione e considerare la presentazione di istanze di rimborso cautelative entro i termini di decadenza previsti dalla normativa nazionale, sia per gli anni precedenti all’introduzione dei regimi di differimento, sia per quelli nei quali il beneficio è stato negato a causa dell’obbligo di ricalcolare la perdita secondo la normativa dello Stato della fonte.
La decisione definitiva della Grande Sezione della Corte di giustizia è ora attesa.