Con la risposta a interpello n. 143 del 13 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha negato l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUSD), nel testo riformulato dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, a un patto di famiglia ex artt. 768-bis ss. c.c. con cui il disponente intendeva trasferire al figlio la nuda proprietà del 95 per cento del capitale di una holding industriale, riservandosi l’usufrutto vitalizio ma attribuendo al nudo proprietario, mediante convenzione ex art. 2352 c.c., la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria. Sulla carta, dunque, l’operazione integrava il controllo di diritto richiesto dalla norma agevolativa, che per le partecipazioni in società di capitali limita il beneficio alle “partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente”.
A fare la differenza è stato lo statuto. La bozza allegata all’istanza riservava al disponente, quali diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c.:
L’art. 11 richiedeva inoltre il voto favorevole del 96 per cento dei diritti di voto per le modifiche statutarie, sicché il figlio, pur titolare del 95 per cento, non avrebbe potuto rimuovere autonomamente tali prerogative.
Il principio affermato è lineare e, nella sua struttura, difficilmente contestabile: poiché il beneficio spetta soltanto se il trasferimento realizza l’acquisizione del controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ove la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria sia svuotata di significato viene meno il presupposto applicativo stesso della norma. Nelle parole dell’Agenzia, il diritto del disponente di essere nominato amministratore “sottrae all’assemblea ordinaria una delle sue principali competenze decisionali tali da precludere, in termini sostanziali, il trasferimento del controllo di diritto in capo al figlio“; più in generale, “non è sufficiente il mero trasferimento della maggioranza dei diritti di voto“, occorrendo che il donatario possa “influire effettivamente sull’adozione delle delibere riguardanti le materie che rientrano nella competenza dell’assemblea ordinaria“. La risposta si pone in continuità dichiarata con le risposte n. 109 del 26 maggio 2026 e n. 115 del 4 giugno 2026 e con Cass., ord. 19 marzo 2026, n. 6616, ivi richiamata, secondo cui il controllo di diritto presuppone “il potere di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso, non un potere circoscritto a singole delibere“.
Sul piano operativo l’indicazione è netta e attiene alla fase, sempre più rilevante nella pianificazione successoria e nelle riorganizzazioni societarie, della pianificazione statutaria. Nelle strutture funzionali a garantire il passaggio generazionale i presidi di governance a favore del fondatore vanno calibrati con cura e contemperati con i diritti dei donatari: alcune riserve statutarie in capo al donante possono costituire un fattore di rischio elevato, tanto più se blindate da quorum superiori alla partecipazione trasferita o dalla regola legale dell’unanimità.