Il tema è legato all’utilizzo di società commerciali, non necessariamente holding, atte a gestire finanza mobiliare.
Con la risposta a interpello n. 363 del 24 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che le società di gestione di portafogli finanziari non rivestono la natura di società di partecipazione ai sensi dell’art. 162-bis del TUIR e, quindi, determinano l’IRES e l’IRAP come “normali” società industriali e commerciali. Questo, a condizione che abbiano la maggior parte del proprio attivo composto da partecipazioni iscritte nell’attivo circolante.
La posizione dell’Agenzia è piuttosto netta ed interviene in un caso specifico oggetto appunto di interpello. L’istante esercita attività di:
Il tema è quindi quello delle holding industriali. E della conseguente gestione della “tesoreria” in attesa di essere investita nelle controllate o in nuovi investimenti. Il richiamo normativo è all’art. 162-bis co 1 let. c) TUIR.
La risposta n. 363 conferma il tema del cd “test di prevalenza” ribadendo come occorra considerare solo le partecipazioni immobilizzate e di quelle che, pur essendo iscritte tra il circolante, erano classificate tra le immobilizzazione e sono state allocate tra le attività in ragione di decisioni di smobilizzo.
Contrariamente alla posizione di Assoholding (n. 2/2019), per l’Amministrazione le partecipazioni acquisite a fini speculativi, pertanto iscritte in attivo circolante, non rilevano.
Lo Studio continua a monitorare la normativa e l’impatto della prassi sull’architettura patrimoniale e societaria dei clienti.