Con la risposta a interpello n. 225 del 21 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha negato la neutralità ex art. 173, comma 15-ter, TUIR alla scissione mediante scorporo verso una beneficiaria preesistente. Nel caso concreto, la controllante “ALFA”, che detiene il 100% della controllata “BETA”, intendeva trasferire un immobile all’utilizzatrice BETA tramite scorporo; il contribuente chiedeva di applicare la neutralità prevista in via generale per le scissioni (e in particolare per le scissioni mediante scorporo), richiamando la prassi notarile e il testo preliminare del decreto attuativo che, in origine, contemplava espressamente lo scorporo verso beneficiarie già esistenti. La formulazione definitiva della norma fiscale, tuttavia, non contempla più espressamente la scissione con scorporo a favore di società preesistente.
Nel silenzio della norma tributaria, l’Agenzia, avvallando un’interpretazione restrittiva, ha ritenuto che il comma 15-ter operi solo per beneficiarie neocostituite, evidenziando anche la soppressione, nel testo definitivo del d.lgs. 192/2024, del riferimento alle preesistenti, e concludendo che il trasferimento a società preesistente non beneficia della neutralità.
La posizione amministrativa appare, tuttavia, disallineata rispetto al dato civilistico aggiornato: il nuovo art. 2506.1 c.c., come riscritto dal d.lgs. 88/2025, ammette infatti espressamente lo scorporo “a una o più società preesistenti o di nuova costituzione”, creando un corto circuito tra legittimità civilistica e trattamento fiscale di simili operazioni.
La risposta fornita configura forse un’occasione mancata per risolvere in via interpretativa il mismatch normativo. Appare dunque auspicabile un intervento del legislatore tributario per riallineare TUIR e codice civile, evitando incertezze e distorsioni operative che pregiudicano, di fatto, la portata applicativa della norma.