Con questa operazione straordinaria, la società scissa riceve partecipazioni della beneficiaria neocostituita che ha ricevuto gli asset scorporati. Si tratta a tutti gli effetti di una modalità alternativa al conferimento. È pertanto interessante considerare i diversi principi, sia giuridici che tributari, che caratterizzano i conferimenti, le fusioni e le scissioni e le principali differenze rispetto a questo nuovo istituto. Presso Belluzzo International Partners abbiamo attivo un focus team dedicato alle operazioni straordinarie e continuiamo a monitorare le evoluzioni legislative, dottrinali, giurisprudenziali e di prassi altresì contribuendo al dibattito tecnico e all’utilizzo operativo al servizio della clientela.
Con la scissione mediante scorporo il compendio trasferito si “trasforma” in partecipazioni nella beneficiaria. È interessante notare, come fa Assonime, che i beni di primo grado dovranno mantenere lo stesso valore fiscale che avevano presso la scissa. Non c’è spazio per una valorizzazione delle partecipazioni attribuite alla scissa sulla base del valore corrente dei beni trasferiti alla beneficiaria, come invece può avvenire con le scissioni per la ripartizione del valore fiscale delle partecipazioni dei soci (si veda Ris. 52/E/15). Importante anche approfondire l’interazione tra l’operazione in commento e la disciplina “PEX”, ex art. 87 Tuir. Dovendosi qualificare a livello tributario la natura successoria dell’operazione, le partecipazioni (beni di secondo grado) avranno lo stesso valore fiscale degli asset della scissa che vanno a sostituire, ereditando lo stesso valore e identico periodo di possesso dei beni di primo grado.
Inoltre, se si scindono elementi dell’attivo (e non aziende o rami) la partecipazione godrà della “PEX” a seconda dei beni che va a “sostituire” (non trovando applicazione per quelli iscritti nell’attivo circolante).
La nuova operazione straordinaria – scissione attraverso lo scorporo – si affianca così alle altre disponibili nel panorama societario e fiscale italiano, sollevando anche alcune valutazioni che qui ci limitiamo ad accennare.
Occorre ricordare che, in termini generali, a seguito delle operazioni di scissione le posizioni fiscali soggettive (i.e. le perdite pregresse, le eccedenze di Ace, di interessi passivi, attivi e di ROL) che non sono riferibili a specifiche attività/passività trasferite dalla scissa alla beneficiaria vengono ripartite tra la scissa e la beneficiaria in proporzione al patrimonio netto contabile che, rispettivamente, risulta essere trasferito alla beneficiaria e che rimane presso la scissa. Nel caso dello scoperto, tuttavia, a fronte dell’incremento patrimoniale della beneficiaria non si verifica alcun decremento del patrimonio della scissa atteso che la stessa riceve in contropartita partecipazioni nella beneficiaria.
Assonime meritoriamente individua alcune soluzioni operative per garantire la ripartizione proporzionale di tali posizioni soggettive. Tuttavia, la stessa Assonime rileva come, in base ad alcune delle risposte non ufficiali, sembra che l’Agenzia in casi analoghi (i.e. scissione di un patrimonio netto contabile negativo) abbia individuato il principio per cui le posizioni soggettive indistinte restino tutte in capo alla scissa.
Lo scorporo potrebbe dimostrarsi maggiormente conveniente rispetto ad un’operazione di conferimento. Sul piano delle imposte indirette, il trasferimento di un immobile o di un’azienda mediante una scissione (in luogo del conferimento) risulterebbe soggetto ad imposta di registro in termine fisso. Sul piano delle imposte dirette mentre la “neutralità” del conferimento è condizionata alla sussistenza degli specifici presupposti di cui agli art. 175 e 177 Tuir, il cardine tributario della scissione, cui lo scorporo va ricondotto, è sempre e solo quello della neutralità fiscale.
Interessante osservare il meccanismo di cui all’art. 176, comma 3, Tuir valido per i conferimenti porta principi in sè applicabili anche allo scorporo. In aggiunta se oggetto di scorporo fossero beni minusvalenti l’operazione potrebbe caratterizzarsi da una (curiosa) doppia deduzione.
Il funzionamento dello scorporo in ambito comunitario è parimenti oggetto di interesse. La scissione transfrontaliera (anche non intra EU?) potrebbe in effetti caratterizzare una scissione senza alcuna exit tax?
Per concludere, è assolutamente interessante comparare lo scorporo alle altre operazioni disponibili nello scenario giuridico e tributario domestico e internazionale. Il nostro Studio continuerà a monitorare l’evoluzione di questa nuova operazione straordinaria, anche partecipando attivamente al dibattito dottrinale e di prassi che certamente caratterizzerà il panorama giuridico e tributario per lo meno in ambito pan-europeo.