La riforma introduce un nuovo meccanismo di tutela dei legittimari basato sull’indennizzo economico, eliminando il rischio di recupero dell’immobile da parte degli eredi. In sintesi, le principali novità sono le seguenti:
— Tutela degli acquirenti terzi: non sarà più possibile chiedere la restituzione dell’immobile donato ai terzi che lo abbiano acquistato, purché il loro acquisto sia stato trascritto prima della domanda di riduzione. In altre parole, se un terzo ha comprato e trascritto nei registri immobiliari l’atto di acquisto del bene donato prima che l’erede leso abbia trascritto la sua azione, tale terzo acquirente è tutelato e non potrà perdere l’immobile acquistato.
— Diritto all’indennizzo per i legittimari: i legittimari lesi avranno un diritto di credito verso il donatario. Il donatario dovrà compensare in denaro gli eredi lesi nei limiti necessari a reintegrare la quota di legittima ad essi spettante. In pratica, l’erede leso otterrà una somma di denaro equivalente al valore che gli spetta, invece di agire per riavere il bene in natura.
— Donatario insolvente: se il donatario risulta in tutto o in parte insolvente e aveva già trasferito l’immobile a titolo gratuito (ad esempio mediante un’ulteriore donazione a terzi), allora l’avente causa a titolo gratuito (cioè colui che ha ricevuto il bene senza corrispettivo) è tenuto a indennizzare in denaro i legittimari, nei limiti del vantaggio economico da lui conseguito con tale trasferimento.
Di seguito si riporta il testo integrale del novellato art. 563 c.c. (Effetti della riduzione della donazione):
“La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690.”
Pur conservando la tutela dei legittimari, dunque, la riforma libera la circolazione degli immobili di provenienza donativa. Con il nuovo sistema, chi acquista un immobile che il venditore aveva ricevuto per donazione ha la certezza di non doverlo restituire in futuro, superando la diffidenza che spesso caratterizzava la compravendita di tali beni.
La riforma amplia le possibilità di pianificazione successoria e patrimoniale. Le famiglie potranno donare immobili in vita con maggiore serenità, sapendo che gli acquisti fatti da terzi su tali beni non saranno più soggetti ad incognite future. I legittimari continuano ad essere tutelati, ma i loro diritti verranno soddisfatti per equivalente in denaro, senza paralizzare gli effetti dei trasferimenti effettuati in vita.
Il nostro Studio, per il tramite del dipartimento Wealth Planning & Family Governance, da sempre attento all’evoluzione normativa e al dialogo con la comunità accademica e professionale, accoglie con favore questa rilevante innovazione legislativa.
Per ogni ulteriore approfondimento o confronto, i vostri consueti referenti rimangono a completa disposizione per offrirvi il necessario supporto e ogni utile chiarimento