Il caso in oggetto è particolarmente interessante e riguarda una S.P.A. ricevuta in “comunione ereditaria” dai tre eredi che, con “apposita dichiarazione”, ai sensi del citato art. 3 co 4-ter TUS, si sono impegnati a mantenere la partecipazione per almeno un quinquennio.
Nell’interpello l’Amministrazione finanziaria evidenzia che l’operazione di scissione asimmetrica prospettata comporta lo scioglimento, seppur parziale, della comunione ereditaria e la suddivisione tra gli eredi delle azioni della società oggetto della successione ereditaria che ha beneficiato del regime di esenzione dall’imposta di successione. Pertanto il principio agevolativo del TUS viene meno.
Attraverso la scissione si attua quindi una situazione analoga a quella che si avrebbe se la comunione fosse sciolta. Nessuno dei tre eredi si ritroverebbe in una posizione di “controllo” e pertanto l’operazione richiederebbe il pagamento dell’imposta.
Il tema è particolarmente attuale e si pone innanzi ad operazioni di scissione, simmetriche o asimmetriche che siano. Il nostro Studio ha maturato una significativa e pluriennale esperienza in ambito di riorganizzazione e governance di imprese appartenenti a famiglie imprenditoriali e continuerà a monitorare l’evoluzione, anche applicativa, di questa utile previsione normativa di derivazione comunitaria.