Il decreto definisce i criteri per il computo del rapporto del settanta per cento tra ricavi relativi all’attività d’impresa di interesse generale e i ricavi complessivi dell’impresa sociale, ai fini della qualificazione come principale dell’attività di interesse generale, di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, svolta dall’impresa sociale.
Rimangono fuori dall’ambito di applicazione del decreto in commento le cooperative sociali e i loro consorzi, che continueranno a fare riferimento alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
Le prescrizioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio dell’esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.