Il tema è particolarmente significativo, in particolare per i gruppi familiari, di qualunque dimensione e dimostra come l’attenzione che spesso il nostro studio pone in tale contesto sia da ribadire. La forma costituisce sostanza!
In sintesi la vicinanza operativa “estrema” dei due coniugi non è ritenuta giustificabile dalla mera “affectio familiaris”, perché il rapporto di affari, sorto prima del matrimonio, sovrasta, per intensità ed estensione, ogni possibile “alibi familiare” ed è diretto ad una cogestione di enti da parte dei soggetti medesimi finalizzata alla realizzazione di un profitto personale a scapito delle società eterodirette.
I Giudici ravvisano i requisiti della “holding di fatto”, cioé una struttura per la gestione apicale che rappresenta l’imprenditore effettivo. E’ quest’ultimo che, in base al principio di effettività, in ultima analisi prende le decisioni dell’impresa e fa propri gli utili, anche solo sperati. Ovvia conseguenza di tale sentenza è quella della responsabilità da illecita attività di direzione e coordinamento, ex art. 2497 c.c.
Ma i giudici non si fermano, definendo la la “holding familiare di fatto”, non dotata di sostanze tali da far fronte al debito conseguente alla suddetta responsabilità porta a dichiarazione di fallimento della stessa società di fatto e pertanto dei soci illimitatamente responsabili.
Il tema sarà monitorato ed oggetto di approfondimento.