Il caso specifico è quello di un limited partner inglese, una fondazione filantropica residente in UK, e di un general partners, una Limited company inglese. La Limited Partnership partecipa una società italiana.
Il Fisco italiano evidenzia come il soggetto UK sia sprovvisto del requisito della residenza, richiesto dall’art. 1 della Convenzione, e pertanto evidenzia il problema dell’applicabilità per ridurre la ritenuta sul flusso di dividendo pari al 26%. Tuttavia ragionando anche in relazione ai chiarimenti di cui al Commentario del Modello Ocse 2014 e del Partnershio Report Ocse del 1999, l’Agenzia delle entrate ritiene che l’applicabilità della convenzione sia invocabile dal Limited Partner, in quanto soggetto residente fiscalmente in UK al quale la normativa tributaria britanninca imputa i redditi per trasparenza fiscale, a prescindere dalla effettiva distribuzione.
E’ utile rilevare come questo ragionamento del Fisco italiano sia particolarmente innovativo nel quadro interpretativo attuale. Ciò apre la strada, a fronte di sostanza sulla forma, all’applicazione della ritenuta ridotta al 15%, ex art. 10(2)b) della Convenzione, applicabile al caso specifico.
In termini generali va comunque ricordato che l’art. 10(2) b) della Convenzione prevede una ritenuta al 5% quando il possesso della partecipazione garantisce almeno il 10% dei diritti di voto nella società erogante.
Per l’Amministrazione fiscale italiana quindi parrebbe affiancare alla trasparenza fiscale anche quello di trasparenza economica. In particolare, in base alla trasparenza economica la Convenzione sarebbe invocabile dal partner a condizione che lo statuto della partnership preveda almeno annualmente l’automatica distribuzione dei proventi al partner e che gli stessi siano sottoposti ad imposizione in capo a quest’ultimo dal proprio paese di residenza (trasparenza economica).
La rilevanza della posizione n. 17 in commento è confermata anche da altre posizioni in cui il Fisco italiano chiarisce la propria posizione sul “treaty entitlement”.
L’Agenzia ha pubblicato anche le risposte 19 e 24 riguardanti organismi di investimento collettivo del risparmio fiscalmente trasparenti.
Nella risposta 19 il veicolo trasparente è un Acs (Authorised contractual scheme) inglese e gli investitori istituzionali sono residenti ai fini fiscali in UK; anche qui viene concessa l’applicazione della ritenuta ridotta sui dividendi in uscita dall’Italia del 15% ai sensi dell’articolo 10(2)(b) della Convenzione in quanto ritenuti integrati i requisiti della trasparenza fiscale e del BO ma non del possesso di una partecipazione con almeno il 10% di diritti di voto.
Nella risposta 24, vengono ripercorsi i medesimi ragionamenti anche se con riferimento al Lussemburgo, da cui si investe in strumenti finanziari italiani (un Fcp lussemburghese a comparti multipli, partecipato da investitori istituzionali residenti in UK ed in Irlanda (ed in altri Stati) ai quali i proventi dell’Fcp sono imputati in detti paesi ai fini dell’imposizione); anche in questo caso l’invocabilità dei Trattati tra l’Italia e, rispettivamente, UK ed Irlanda è concessa sulla base dell’integrazione dei requisiti della trasparenza fiscale.