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Riforma del Regime Fiscale degli Impatriati dal 2024

Riforma del Regime Fiscale degli Impatriati dal 2024
Nessuna modifica al regime fiscale forfettario per i nuovi residenti fiscali e i pensionati.

A partire dal 1° gennaio 2024, entreranno in vigore importanti modifiche al regime italiano degli “impatriati”. Verrà applicata una regola di grandfathering per tutelare coloro che si sono trasferiti in Italia entro il 31/12/2023 secondo le regole attuali. Nessuna modifica, invece, per il regime fiscale forfettario per i neo-residenti fiscali e i pensionati.

Da gennaio sarà introdotto un nuovo regime favorevole per i nuovi residenti fiscali che si trasferiscono in Italia per motivi di lavoro. Tuttavia, questo prevede criteri di ammissibilità più severi.

Secondo la bozza di testo rilasciata dalle autorità italiane, il nuovo regime prevede una riduzione del 50% della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a un reddito massimo di 600.000 euro.  Ciò fungerà da incentivo per incoraggiare i lavoratori altamente qualificati, i ricercatori e gli insegnanti a trasferire la loro residenza in Italia.

L’attuale regime, che prevede una riduzione della base imponibile del 70%/90% per i redditi da lavoro dipendente e autonomo, scadrà a fine dicembre 2023 e si applicherà solo a coloro che stabiliranno la propria residenza in Italia entro tale data. Non ci saranno conseguenze per coloro che risiedono in Italia e già applicano il regime attualmente ancora in essere, come stabilito dalle norme vigenti.

Quale sarà l’impatto della nuova riforma? Tecnicamente, le modifiche che entreranno in vigore nel 2024 prevedono riduzione della base imponibile del 50% per il reddito di lavoro dipendente e autonomo generato in Italia dal contribuente trasferito. Il reddito d’impresa non sarà ammissibile a questo beneficio e ci sarà un limite massimo di reddito di 600.000 euro all’anno.

I nuovi criteri di ammissibilità che devono essere soddisfatti per beneficiare del nuovo regime “impatriati” a partire da gennaio 2024 sono più restrittivi:

  • L’incentivo è riservato ai professionisti altamente qualificati (D.Lgs. 108/2012 e D.Lgs. 206/2007).
  • I lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti l’anno del trasferimento e devono impegnarsi a risiedere in Italia per almeno cinque anni (ad esempio, chi si trasferisce nel 2024 non deve aver risieduto in Italia – come minimo – dal 2021 al 2023 e deve rimanervi fino alla fine del 2028). In base alla norma precedente, era sufficiente aver risieduto all’estero per due anni.
  • L’attività lavorativa deve essere svolta in Italia sulla base di un nuovo rapporto di lavoro con un’entità diversa da quella in cui il lavoratore era impiegato all’estero (o un’entità dello stesso gruppo). Pertanto, non saranno più ammissibili le persone che vengono a lavorare per la filiale italiana di un gruppo internazionale.
  • L’attività lavorativa deve essere svolta per la maggior parte del periodo d’imposta in Italia (ed è facile immaginare che saranno necessari chiarimenti su come considerare il lavoro a distanza in un Paese estero).
  • Per beneficiare del regime di favore, i lavoratori italiani che rientrano in Italia devono essere iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) o, in alternativa, devono essere stati residenti in un altro Stato in base alla convenzione contro le doppie imposizioni, per i tre anni precedenti il trasferimento.

Non ci sono invece modifiche al regime di flat tax molto favorevole per gli UHNWI e al regime dei pensionati. Il fatto che le modifiche includano un regime di salvaguardia per chi già applica il regime è una buona notizia per tutti coloro che intendono trasferirsi in Italia.

 

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Il nostro Studio seguirà da vicino gli sviluppi di questa bozza di decreto che, secondo quanto dichiarato dal Viceministro del Tesoro Leo, sarà sostanziale.

I nostri professionisti del dipartimento Relocation and Immigration sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

  • Luigi Belluzzo
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  • Ilaria Di Tonto
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