Il tema nasce dalla Brexit. Finché il Regno Unito era membro dell’Unione, la base imponibile IVIE era il valore catastale britannico, che la stessa Amministrazione finanziaria aveva ritenuto idoneo con la circolare n. 28/E del 2 luglio 2012; dal periodo d’imposta 2021 la medesima casa è tassata sul prezzo pagato, con un’aliquota oggi pari all’1,06 per cento (0,76 per cento fino al 2023). Su un immobile acquistato per due milioni di euro significa oltre ventimila euro l’anno, a fronte di poche migliaia se si applicasse il valore fiscale locale.
Può sorprendere che una norma del Trattato tuteli un investimento in un Paese che dell’Unione non fa più parte, ma il Collegio muove proprio da qui: l’art. 63 TFUE «vieta, in termini chiari e incondizionati, tutte le restrizioni ai movimenti di capitali non soltanto tra Stati membri, ma anche tra Stati membri e Paesi terzi», con effetto diretto che comporta «l’inapplicabilità delle norme nazionali contrastanti», e gli investimenti immobiliari rientrano pacificamente nella nozione di movimenti di capitali. La differenziazione della base imponibile produce poi «un effetto restrittivo oggettivo poiché, a parità di aliquota, l’imposta gravante su un immobile situato nel Regno Unito risulta sistematicamente più elevata di quella gravante su un immobile di analogo valore catastale situato in uno Stato membro», secondo lo schema già censurato dalla Corte di Giustizia nella causa Commissione c. Belgio (C-110/17). Quanto alla giustificazione tradizionalmente ammessa per i Paesi terzi, l’efficacia dei controlli fiscali, i giudici ricordano che essa «presuppone l’impossibilità concreta di ottenere le informazioni necessarie dallo Stato terzo interessato» e dubitano che tale impossibilità sussista: tra Italia e Regno Unito operano la convenzione bilaterale, l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa, nel cui Allegato A «l’Italia ha formalmente riconosciuto che il quadro di cooperazione informativa» si estende all’IVIE. Del resto, osserva il Collegio, «la Brexit non ha infatti modificato né il sistema di determinazione del valore catastale degli immobili nel Regno Unito né la struttura dei registri immobiliari britannici».
Il rinvio non produce, di per sé, alcun effetto immediato e l’Agenzia delle Entrate continua ad applicare il criterio del costo. Ma il quesito è formulato in termini generali, perché investe la base imponibile per tutti gli immobili «situati in Paesi terzi, anche qualora con tali paesi siano in vigore accordi di cooperazione idonei a consentire, su richiesta, lo scambio di informazioni necessarie alla verifica della base imponibile», e una pronuncia favorevole avrebbe una portata che va oltre il caso deciso, con possibili ricadute su altri Paesi extra UE con i quali l’Italia dispone di un efficace scambio di informazioni e nei quali esista un valore fiscale oggettivo utilizzabile come base alternativa, quali la Svizzera o gli Stati Uniti. Da qui l’opportunità, per chi versa l’IVIE su immobili nel Regno Unito o in Paesi terzi comparabili, di presentare sin d’ora istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 602/1973, applicabile in forza del rinvio dell’art. 19, comma 17, alle disposizioni sulle imposte sui redditi: il termine è di quarantotto mesi da ciascun versamento, non si sospende in attesa della Corte di Giustizia e ogni acconto o saldo non reclamato in tempo è definitivamente perduto. L’istanza preserva la posizione; contro l’eventuale silenzio dell’Ufficio il ricorso può essere proposto senza termini di decadenza, il che consente di attendere l’esito europeo prima di radicare il contenzioso.
I contribuenti che si trovino in questa situazione possono rivolgersi allo Studio per un assesment della propria posizione.