Secondo i Giudici di merito è abusivo, ex art. 10-bis, L. 212/2000, il conferimento di partecipazione di controllo eseguito da persona fisica non imprenditore in regime di realizzo controllato ex art. 177, comma 2, TUIR, quando l’operazione è “circolare”, la holding conferitaria è un “mero contenitore” e il vantaggio fiscale è essenziale. La pronuncia merita attenzione, ma anche cautela, perché sanziona il conferimento in sé sulla base di una cessione PEX apparentemente soltanto ipotizzata.
La vicenda è tipica: una persona fisica titolare del 100% di una target operativa conferisce, nel dicembre 2017, l’80% delle azioni nella propria newco holding, mantenendo direttamente il 20% residuo, e applica la neutralità “indotta” ex art. 177, comma 2, TUIR. Valore normale di € 8.800.000 e costo fiscalmente riconosciuto di € 6.581.887: l’Ufficio recupera la plusvalenza ex artt. 9 e 67 TUIR sul differenziale di € 2.218.112,91.
Sul merito, la Corte muove dal dato fattuale per cui “l’operazione conclusa ha natura circolare”, restando il contribuente, all’esito del conferimento, “il dominus sia di [società operativa], sia delle altre due società”, e fonda il giudizio di mancanza di sostanza economica sulla “mancanza di vitalità economica della società […] Holding S.r.l., che rivela la creazione di un mero contenitore privo dell’operatività presente ante riorganizzazione, strumentale soltanto alla fruizione del vantaggio fiscale”. Sono ritenute “prive di pregio” le ragioni extrafiscali: la separazione tra attività industriale e commerciale poteva ottenersi mediante la più “lineare” scissione ex art. 173 TUIR (in tale alternativa, peraltro, “al momento della prospettata cessione delle partecipazioni societarie, sarebbe emersa la relativa plusvalenza da sottoporre a tassazione”).
La Corte conclude che “l’operazione [è] stata costruita artificiosamente […] in modo da trarre un beneficio fiscale che non corrisponde alle finalità sostanziali delle regole fiscali ed in particolare dell’articolo 177 del TUIR”; senonché la successiva cessione in PEX, che del ragionamento costituisce il fulcro logico, non sembra essere poi materialmente intervenuta. La sentenza finisce così per sanzionare il conferimento in quanto tale, sulla base di una cessione soltanto ipotizzata. Un esito che si discosta dall’orientamento dell’Agenzia espresso nelle risposte a interpello nn. 199/2021, 215/2022, 496/2022 e 160/2024, dove le perplessità erano puntualmente focalizzate su un’analisi ex post del concreto atteggiarsi della conferitaria, non sul conferimento ex se.
Nonostante le perplessità resta, sul piano operativo, la necessità di valutazioni attente quando si tratta di regimi “a realizzo controllato”, soprattutto in relazione ad operazioni che riflettano profili di circolarità e non abbiano delle chiare ragioni extrafiscali (quali, ad, esempio, di riorganizzazione degli assetti partecipativi, di concentrazione o razionalizzazione della governance e di pianificazione patrimoniale e successoria).