Il 16 maggio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016. L’originario termine di recepimento della direttiva 2016/97 era il 23 febbraio 2018, prorogato poi al 1º luglio 2018 per consentire alle imprese di assicurazione e ai distributori di prodotti assicurativi di adeguarsi in modo corretto ed efficace alle novità introdotte dalla Direttiva, nonché per conformarsi ai Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359.
Invero, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 dicembre 2017 sono stati pubblicati due Regolamenti delegati della Commissione del 21 settembre 2017 che integrano la Direttiva (UE) 2016/97:
– Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione avente ad oggetto i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto (POG) per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi;
– Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione avente ad oggetto gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.
La Direttiva (UE) 2016/97 ha riformato e abrogato la Direttiva 2002/92/UE (Insurance Mediation Directive – IMD1), modificandone anche la denominazione in direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD) evidenziando come la stessa si rivolga sia agli intermediari assicurativi che, in generale, a tutti i soggetti che distribuiscono prodotti assicurativi, ossia agenti, mediatori, operatori di banca e assicurazione, imprese di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi.
Come evidenziato anche nell’Atto del Governo relativo all’attuazione della Direttiva in analisi, le principali novitàriguardano:
– il Registro Unico Elettronico degli intermediari trasfrontalieri tenuto dall’EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali – art. 3, par. 4);
– le nuove informazioni richieste in fase di registrazione dell’intermediario nello Stato di origine: a) identificazione delle partecipazioni superiori al 10%; b) nominativi di persone che hanno stretti legami con l’intermediario; c) informazioni sull’irrilevanza di esse nell’esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 3, par. 4-5);
– la formazione richiesta per i dipendenti che si occupano della distribuzione da parte delle imprese che effettuano vendita diretta (art. 10, par. 8);
– l’obbligo di collocare il prodotto solo se rispetta le esigenze assicurative del cliente (demands and needs test);
– nuovi obblighi informativi precontrattuali per consentire al cliente di prendere una decisione informata;
– obbligo di strutturare le pratiche di remunerazione degli intermediari e dei dipendenti dell’impresa in modo da evitare che il distributore sia indotto a non perseguire l’interesse del cliente;
– l’intermediario è anche obbligato a fornire informazioni in merito alla natura del compenso;
– in caso di attività transfrontaliera, rafforzamento del ruolo dello Stato ospitante rispetto alle attività illegittimamente compiute nell’ambito della distribuzione di prodotti assicurativi da un intermediario registrato in un altro Stato membro;
– la disciplina della vendita abbinata (articolo 24);
– il rafforzamento del sistema sanzionatorio.
Al fine di allineare la disciplina nazionale alle disposizioni dettate dalla Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, lo schema di decreto legislativo di attuazione introduce tali novità nella disciplina vigente di cui al Titolo IX del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 209/2005) unitamente al compimenti dei criteri di delega previsti dalla legge di delegazione europea 2016 n. 163/2017 in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie, organismo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi, coordinamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati, modifica dell’impianto sanzionatorio di imprese e distributori.