La risposta n. 115/2026 muove da una riorganizzazione articolata. Il fondatore di un gruppo che esprime un fatturato consolidato importante intende conferire uno actu, in regime di realizzo controllato ex art. 177, comma 2, del TUIR, l’intero capitale della capogruppo in una holding di nuova costituzione dotata di tre categorie di azioni, per poi trasferire ai due figli, tramite patto di famiglia, le azioni di classe A pari al 40,75 per cento del capitale ma rappresentative del 78,36 per cento dei voti in assemblea ordinaria, conservando per sé le azioni di classe C munite di diritti di veto. Sul primo quesito l’Agenzia nega l’esenzione: il controllo trasferito ai figli è tale solo nella forma, perché i diritti speciali trattenuti dal disponente, sino al veto sulle delibere ordinarie di distribuzione degli utili eccedenti la soglia del 15 per cento, comprimono il potere di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso. Sul secondo quesito, di natura antielusiva, l’Agenzia riconosce che il conferimento ex art. 177, comma 2, isolatamente considerato è fiscalmente neutro, ma qualifica abusiva ai sensi dell’art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212, la sequenza conferimento a realizzo controllato seguito dalla donazione delle quote della conferitaria, in quanto idonea ad abbattere la base imponibile dell’imposta di donazione, parametrata al patrimonio netto della holding (97 milioni di euro a fronte dei circa 1.034 milioni della capogruppo sottostante), in assenza di sostanza economica, posto che la costituzione di una holding sopra una holding già esistente appare ultronea rispetto al diretto trasferimento delle partecipazioni ai discendenti. Tale conclusione chiaramente non funge da principio universalmente valido ma è limitata al caso di specie nel quale appare evidente come all’esito del conferimento la NewCo replica le identiche percentuali della società le cui partecipazioni sono conferite: stesse persone, stesse quote. La holding si sovrappone a una società già holding familiare.
La risposta n. 116/2026 affronta invece un trasferimento di sola nuda proprietà. Le quote di una S.p.A. vengono conferite in regime di realizzo controllato in due S.n.c., le cui partecipazioni sono poi donate al figlio prescelto, tramite due patti di famiglia, nella sola nuda proprietà del 98 e del 98,985 per cento, con riserva di usufrutto in capo ai genitori e clausole che concentrano in capo agli stessi genitori rappresentanza e amministrazione. L’Agenzia, dopo aver richiamato il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 30 marzo 2026, n. 7619, secondo cui l’esenzione spetta anche in presenza di usufrutto purché sia il nudo proprietario-socio ad assumere l’impegno quinquennale di prosecuzione, precisa che il beneficio può essere riconosciuto sulla sola nuda proprietà a condizione che il socio nudo proprietario acquisisca la titolarità piena di ogni potere gestorio. Poiché nel caso di specie le clausole pattizie mantengono in capo al disponente l’amministrazione concreta delle società, il passaggio generazionale resterebbe asseritamente solo sulla carta e l’esenzione sarebbe negata.
Le due pronunce, lette insieme, ancorano il beneficio alla medesima verifica sostanziale, declinata sul controllo di diritto nella prima e sulla pienezza dei poteri gestori nella seconda. Sul versante antielusivo, la risposta n. 115/2026 si pone in linea metodologica, seppure di esito opposto, con la precedente risposta n. 42/2026, nella quale la medesima sequenza di conferimento e successiva donazione, pur generando un vantaggio qualificato come indebito, non era stata ritenuta abusiva per la presenza di valide ragioni extrafiscali. Il discrimine, ancora una volta, è la sostanza economica dell’operazione.
Ne emerge una indicazione operativa chiara. Il passaggio generazionale, quando è genuino e impostato correttamente, consente di superare gli ostacoli insiti nell’applicazione di queste norme e di coglierne appieno, sussistendone i presupposti, la portata premiale e agevolativa che il legislatore ha inteso riservare alla continuità intergenerazionale dell’impresa di famiglia.