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Le operazioni di acquisizione a debito (LBO) – l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non sono elusive

Le operazioni di acquisizione a debito (LBO) – l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non sono elusive

Il 30 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 6/E con la quale ha fornito importanti chiarimenti in merito alle operazioni in questione. La Circolare deve essere salutata con favore in quanto semplifica di molto e conferisce certezza al trattamento tributario di queste operazioni che sono strategiche per un’economia in movimento e che per loro natura attraggono rilevanti investimenti dall’estero.

Le operazioni di LBO sono generalmente riconducibili all’acquisizione di una partecipazione (di maggioranza se non totalitaria) in una società o gruppo societario (“Target”) attraverso l’utilizzo di un’apposita società veicolo (“SPV”) finanziata in minima parte con capitale proprio (“Equity”) ed in larga parte con ricorso a finanziamenti di terzi (prevalentemente da istituti di credito, da qui il termine che le connota ovvero “leverage”).

Successivamente all’acquisizione, la SPV viene fusa per incorporazione nella società Target (generalmente mediante un’operazione di fusione inversa). In alternativa, le due entità optano per il cd. consolidato fiscale.

La fusione societaria ha la precipua funzione di spostare il debito contratto dalla SPV nella società Target in modo da facilitare il rimborso ed, al contempo, fornire ai finanziatori garanzie adeguate sul patrimonio e sui flussi di cassa della Target (l’unica ad avere sostanza economica utile al rimborso).

Le operazioni di LBO sono spesso realizzate da Fondi di Private Equity (i “Fondi”) che hanno quale obiettivo la massimizzazione del valore della società Target attraverso interventi mirati e la sua cessione o quotazione entro un arco temporale limitato (3 o 5 anni generalmente). Durante questo periodo i Fondi svolgono differenti attività e servizi a favore della Target/SPV che è tenuta a remunerarli pagando specifiche commissioni (le cd. “Fees”).

Queste operazioni, molto utilizzate prima dello scoppio della crisi finanziaria, hanno subito gravi rilievi da parte dell’amministrazione finanziaria che ha contestato, in particolare ed inter alia:  il mancato assoggettamento alla ritenuta alla fonte degli interessi pagati sul debito bancario (nelle cd. strutture IBLOR), la deduzione degli interessi medesimi dalla Target alla luce del principio di inerenza, il riporto delle perdite fiscali, la natura dei finanziamenti erogati dai soci esteri della SPV/Target, la ripartizione all’interno delle società facenti parte del gruppo di alcuni oneri e cost, il trattamento delle Fees, etc.

La Circolare merita una particolare attenzione in quanto stabilisce a priori, e con scelta inusuale, l’assenza di intenti elusivi delle stesse al ricorrere di alcune condizioni. Inoltre, chiarisce molti degli aspetti oggetto di controversia con il Fisco prima citati.

In estrema sintesi e toccando solo alcuni punti, la Circolare stabilisce che:

  1. “(…), per in soggetti IRES, gli interessi passivi (…)  debbano essere considerati, in linea di principio inerenti e, quindi, deducibili, nei limiti di quanto previsto dal citato articolo (96 del TUIR) nonché dalle regole relative al transfer pricing”;
  2. Le operazioni vedono nella fusione (anche inversa) il logico epilogo dell’acquisizione mediante indebitamento, necessario a garantire il rientro, per i creditori, dell’esposizione debitoria. Di fatto, la struttura scelta, rispondendo a finalità extra-fiscali, riconosciute dal Codice Civile e, spesso, imposte dai finanziatori terzi, difficilmente potrebbe essere considerata finalizzata al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali” e pertanto non deve considerarsi elusiva.
  1. Le perdite delle società che partecipano alla fusione possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione dando per soddisfatte a priori alcune condizioni prodromiche quali il test di vitalità dell’SPV ed il limite del patrimonio netto.
  2. Le innanzi ricordate strutture finanziarie IBLOR non possono evitare la ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti a soggetti finanziatori esteri a meno che risulti applicabile l’articolo 26, comma 5-bis, del D.p.R. n. 600/1973 secondo cui “La ritenuta … non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea (…), imprese di assicurazione costituite ed autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri dell’Unione europea (…)”.

Stefano Serbini

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