Il 30 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 6/E con la quale ha fornito importanti chiarimenti in merito alle operazioni in questione. La Circolare deve essere salutata con favore in quanto semplifica di molto e conferisce certezza al trattamento tributario di queste operazioni che sono strategiche per un’economia in movimento e che per loro natura attraggono rilevanti investimenti dall’estero.
Le operazioni di LBO sono generalmente riconducibili all’acquisizione di una partecipazione (di maggioranza se non totalitaria) in una società o gruppo societario (“Target”) attraverso l’utilizzo di un’apposita società veicolo (“SPV”) finanziata in minima parte con capitale proprio (“Equity”) ed in larga parte con ricorso a finanziamenti di terzi (prevalentemente da istituti di credito, da qui il termine che le connota ovvero “leverage”).
Successivamente all’acquisizione, la SPV viene fusa per incorporazione nella società Target (generalmente mediante un’operazione di fusione inversa). In alternativa, le due entità optano per il cd. consolidato fiscale.
La fusione societaria ha la precipua funzione di spostare il debito contratto dalla SPV nella società Target in modo da facilitare il rimborso ed, al contempo, fornire ai finanziatori garanzie adeguate sul patrimonio e sui flussi di cassa della Target (l’unica ad avere sostanza economica utile al rimborso).
Le operazioni di LBO sono spesso realizzate da Fondi di Private Equity (i “Fondi”) che hanno quale obiettivo la massimizzazione del valore della società Target attraverso interventi mirati e la sua cessione o quotazione entro un arco temporale limitato (3 o 5 anni generalmente). Durante questo periodo i Fondi svolgono differenti attività e servizi a favore della Target/SPV che è tenuta a remunerarli pagando specifiche commissioni (le cd. “Fees”).
Queste operazioni, molto utilizzate prima dello scoppio della crisi finanziaria, hanno subito gravi rilievi da parte dell’amministrazione finanziaria che ha contestato, in particolare ed inter alia: il mancato assoggettamento alla ritenuta alla fonte degli interessi pagati sul debito bancario (nelle cd. strutture IBLOR), la deduzione degli interessi medesimi dalla Target alla luce del principio di inerenza, il riporto delle perdite fiscali, la natura dei finanziamenti erogati dai soci esteri della SPV/Target, la ripartizione all’interno delle società facenti parte del gruppo di alcuni oneri e cost, il trattamento delle Fees, etc.
La Circolare merita una particolare attenzione in quanto stabilisce a priori, e con scelta inusuale, l’assenza di intenti elusivi delle stesse al ricorrere di alcune condizioni. Inoltre, chiarisce molti degli aspetti oggetto di controversia con il Fisco prima citati.
In estrema sintesi e toccando solo alcuni punti, la Circolare stabilisce che:
Stefano Serbini