Con la pubblicazione nella G.U. n. 139 del 18 giugno 2018 del Decreto del 23 aprile 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico vengono definite modalità e criteri di concessione del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.
Il Decreto, in attuazione di quanto stabilito nell’articolo 1, commi da 89 a 92 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, c.d. “Legge di bilancio 2018”, individua con puntualità l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dell’agevolazione definendo tutte le procedure di ammissione al beneficio ed attribuendo i necessari poteri di controllo agli enti coinvolti.
Potranno usufruire del credito d’imposta tutte le PMI regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese che sostengono costi di consulenza al fine di ottenere l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato europeo dello Spazio economico europeo.
Dal punto di vista temporale rilevano le sole domande di ammissione alla quotazione presentate dalle PMI successivamente al 1° gennaio 2018 e che ottengano l’ammissione alla quotazione con delibera del gestore del mercato adottata entro il 31 dicembre 2020.
Il beneficio potrà essere riconosciuto fino a 500 mila euro di spesa e potrà coprire al massimo il 50% dei costi sostenuti relativamente a:
L’ammissibilità e l’effettivo sostenimento di detti costi dovrà essere appositamente attestata dal Presidente del Collegio sindacale, da un revisore o da un dottore commercialista/esperto contabile regolarmente iscritto all’Albo.
Dal punto di vista operativo, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le PMI dovranno inviare all’indirizzo pec: dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it un’apposita istanza (di cui all’Allegato A del Decreto) nel periodo compreso dal 1°ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione al 31 marzo dell’anno successivo.
Il credito d’imposta è utilizzato esclusivamente in compensazione con Mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo alla formale comunicazione di concessione dell’agevolazione ricevuta a seguito della presentazione della predetta apposita istanza.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi fino al periodo d’imposta in cui se ne completa utilizzo. L’agevolazione non rileva ai fini del della formazione del reddito, ai fini IRAP, ai fini del rapporto previsto dall’artico 109, comma 5 del TUIR e rimane al di fuori dei limiti previsti per le compensazioni.
L’Agenzia delle Entrate ed il MEF saranno responsabili di effettuare i relativi controlli e, se del caso, di revocare l’agevolazione provvedendo al recupero degli importi maggiorati di sanzioni ed interessi.