Al fine di comporre tale contrasto, le Sezioni Unite hanno fissato un discrimine temporale (i.e. i presupposti del grave inadempimento dell’utilizzatore), sulla base della teoria del c.d. fatto compiuto e, ferma restando l’applicazione della legge n. 124/2017 ai contratti di leasing stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, hanno previsto:
In caso di applicabilità dell’art. 1526 c.c., le Sezioni Unite hanno affermato, in particolare, che in presenza di una clausola contrattuale che predetermini pattiziamente gli effetti della risoluzione (c.d. clausola penale o clausola di confisca), ai sensi dell’art. 1526, secondo comma c.c., occorrerà valutare, caso per caso e in applicazione dell’art. 1384 c.c., la necessità di ridurre quanto dovuto dall’utilizzatore inadempiente, vuoi in caso di parziale adempimento, vuoi in caso di manifesta eccessività della penale dovuta in virtù della clausola.
In conclusione e venendo al caso specifico portato alla loro attenzione, le Sezioni Unite hanno affermato che, nel caso di contratto risolto anteriormente al fallimento dell’utilizzatore, il concedente avrà l’onere di invocare l’applicazione della clausola penale e di indicare la somma ricavata dalla riallocazione del bene o, in mancanza, di allegare una stima attendibile del valore di mercato del bene al momento del deposito della domanda.
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