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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione decidono sul Leasing

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione decidono sul Leasing
Con la sentenza n. 2061, pubblicata lo scorso 28.01.2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate risolvendo il contrasto esistente sulla regolamentazione degli effetti conseguenti ai contratti di leasing risolti prima dell’entrata in vigore della legge n. 124/2017.

 

Al fine di comporre tale contrasto, le Sezioni Unite hanno fissato un discrimine temporale (i.e. i presupposti del grave inadempimento dell’utilizzatore), sulla base della teoria del c.d. fatto compiuto e, ferma restando l’applicazione della legge n. 124/2017 ai contratti di leasing stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, hanno previsto:

 

  1.  l’applicazione della legge n. 124/2017 ai contratti di leasing stipulati prima della sua entrata in vigore e nell’ambito dei quali i presupposti del grave inadempimento dell’utilizzatore si siano verificati dopo;
  2. la non applicabilità della legge n. 124/2017, ma dell’art. 1526 c.c., ai contratti di leasing stipulati prima della sua entrata in vigore e nell’ambito dei quali i presupposti del grave inadempimento dell’utilizzatore si siano verificati prima (quindi, se, al 29.08.2017, è già stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex 1453 c.c. o il concedente abbia già dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.).

 

In caso di applicabilità dell’art. 1526 c.c., le Sezioni Unite hanno affermato, in particolare, che in presenza di una clausola contrattuale che predetermini pattiziamente gli effetti della risoluzione (c.d. clausola penale o clausola di confisca), ai sensi dell’art. 1526, secondo comma c.c., occorrerà valutare, caso per caso e in applicazione dell’art. 1384 c.c., la necessità di ridurre quanto dovuto dall’utilizzatore inadempiente, vuoi in caso di parziale adempimento, vuoi in caso di manifesta eccessività della penale dovuta in virtù della clausola.

 

In conclusione e venendo al caso specifico portato alla loro attenzione, le Sezioni Unite hanno affermato che, nel caso di contratto risolto anteriormente al fallimento dell’utilizzatore, il concedente avrà l’onere di invocare l’applicazione della clausola penale e di indicare la somma ricavata dalla riallocazione del bene o, in mancanza, di allegare una stima attendibile del valore di mercato del bene al momento del deposito della domanda.

 

Lo Studio è coinvolto in numerosi contenziosi che riguardano varie tipologie di leasing, avendo maturato una profonda esperienza nello specifico settore.

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