È importante sottolineare come l’opzione sia disponibile sia per stranieri che per cittadini italiani, a patto che abbiano genuinamente stabilito la loro residenza fiscale all’estero.
Il novello regime fiscale è una deroga al principio generale di residenza, che l’art. 2 del TUIR fissa sul cardine del principio di tassazione su base mondiale. Più in particolare il regime prevede una tassazione forfetaria opzionale per coloro che non siano stati residenti in Italia per nove anni (di calendario) sui dieci precedenti a quello dell’opzione. Il regime non è disponibile su base autodichiarativa, ma prevede un percorso di validazione.
Secondo legge, l’opzione sarà disponibile dopo esito favorevole a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della L. 212/2000, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. Nell’opzione dovrà essere indicata la/le giurisdizione/i di ultima provenienza con indicazione degli Stati esteri i cui redditi saranno soggetti a tale imposta sostitutiva. L’Agenzia delle Entrate trasmetterà tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali di tali giurisdizioni.
Il Neo Residente dovrà fissare in Italia la propria residenza e il proprio domicilio, come regolati dall’Art. 2, TUIR. E’ ammissibile mantenere alcuni redditi prodotti in Stati esteri al di fuori del novello regime, così che gli stessi potranno essere trattati secondo i principi generali attraverso i criteri di reciprocità fissati dall’art. 165, co. 2, TUIR, attraverso la nota lettura a specchio.
Fiscalmente la sfera del possesso del reddito del “neo-residente” si dividerà pertanto in due parti: da un lato una imposizione forfetaria annuale atta a sostituire tutti i redditi di fonte estera secondo Interpello, dall’altro le regole ordinarie di imposizione su base mondiale. Il regime opzionale, durante la sua validità, prevede in effetti:
Il regime opzionale non è compatibile con i regimi incentivanti il rientro dei ricercatori (art. 44 D.L. 78/10) o dei lavoratori rimpatriati (art. 16 del D. Lgs 147/15), che prevedono invece un abbattimento dell’imposizione reddituale domestica.
L’imposta sostitutiva IRPEF annua è pari ad euro 100.000 e può essere pagata annualmente per un massimo di 15 anni, quando l’opzione non sarà più disponibile. Qualora il contribuente omettesse il pagamento, da quel periodo d’imposta il regime tornerebbe quello ordinario. La norma introduce anche una imposta forfetaria sostitutiva annua di euro 25.000 per i familiari (art. 433 c.c.). E’ utile notare che la legge prevede la sostituzione anche delle imposte regolate dal Testo Unico Successione relative ai beni esteri.
L’opzione è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Sono introdotte anche alcune semplici regole atte a rimuovere intenti non genuini e abusivi. In particolare l’imposta forfetaria sostitutiva, al fine di evitare comportamenti speculativi, non si applicherà per la cessione di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione che applicheranno comunque l’art. 68, co. 3, TUIR.
La norma va salutata positivamente, inserendo l’Italia nel novero delle giurisdizioni che presentano elementi di attrattività fiscale che, in un quadro di trasparenza e genuinità dei comportamenti, potrebbe portare sviluppo, come già occorso in altre giurisdizioni (Regno Unito, Spagna, Malta, Portogallo, Singapore e altre).
È importante sottolineare come il regime del “neo – residente” italiano non preveda alcuna limitazione a rimettere redditi esteri in Italia, contrariamente a quanto invece prevedono le regole del celebre sistema dell’UK resident-not-domiciliated.