In questo caso, l’Agenzia delle Entrate aveva negato il diritto alla detrazione dell’IVA per la società veicolo, basandosi sulla giurisprudenza comunitaria che non riconosce la qualifica di soggetto passivo IVA alle holding “statiche”, ossia a quelle che detengono partecipazioni senza un coinvolgimento attivo nella gestione delle società controllate.
La Cassazione, tuttavia, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, richiamando il principio secondo cui la detrazione dell’IVA è subordinata a due condizioni: il soggetto deve avere lo status di “soggetto passivo” e i beni o servizi acquistati devono essere destinati a operazioni imponibili o assimilate. La società veicolo può dunque detrarre l’IVA se, a seguito della fusione con la target, sia considerata un soggetto passivo e gli acquisti di beni e servizi sono funzionali all’operazione di fusione.
La Cassazione ha sottolineato che, nel contesto di un MLBO, l’acquisizione delle partecipazioni nella società target da parte della società veicolo è solo una fase transitoria e strumentale alla fusione tra le due entità. A differenza delle holding statiche, la società veicolo è creata con l’obiettivo di acquisire e gestire la target direttamente, implementandone la struttura economico-finanziaria attraverso una fusione già pianificata.
Pertanto, anche se i beni e servizi acquistati dalla società veicolo non sono immediatamente utilizzati per un’attività economica, sono comunque considerati necessari per il successivo avvio di tale attività. La qualifica di soggetto passivo IVA della società veicolo non viene meno per il semplice fatto che le operazioni attive inizino in un momento successivo.
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