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L’Italia come il Portogallo: regime fiscale agevolato per i pensionati che trasferiscono la residenza nei Comuni del Sud Italia

L’Italia come il Portogallo: regime fiscale agevolato per i pensionati che trasferiscono la residenza nei Comuni del Sud Italia
Sull’onda del successo di provvedimenti analoghi già in essere in Europa ed all’estero – si pensi al regime Non Habitual Resident introdotto dal Portogallo: 10 anni di esenzione totale per quello che si è rivelato uno dei regimi fiscali più riusciti d’Europa –  anche l’Italia cerca di attrarre pensionati (italiani e/o stranieri) non residenti, accordando loro una tassazione del 7% per cinque anni su tutti i redditi – quindi non solo pensioni – prodotti all’estero.

Lo fa introducendo, con la legge di Bilancio 2019, l’ 24ter del TUIR, con il quale, come chiarito dal provvedimentodell’Agenzia delle Entrate n.167878/2019,  si intende favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione (di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR) di fonte estera.

In alternativa alla disciplina ordinaria, è infatti stato introdotto un regime fiscale opzionale per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, purché non siano state residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace.

A tali persone fisiche è riconosciuta la facoltà di optare per l’imposta sostitutiva del 7%, in alternativa alla tassazione ordinaria, da applicarsi a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero e per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate chiarisce anche come il trasferimento da un comune ammesso al beneficio ad un altro con analoghe caratteristiche non faccia decadere il contribuente dal beneficio.

L’opzione per il regime di imposta sostitutiva si esercita con la dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui i soggetti interessati hanno effettivamente trasferito la residenza fiscale in uno dei Comuni interessati dalla norma ed è efficace a decorrere dallo stesso periodo d’imposta.

In particolare, nella dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a riportare i 5 requisiti che danno diritto all’opzione:

  • lo statusdi non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
  • la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
  • gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva;
  • lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi;
  • l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.

Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero cessano,  decorsi i cinque anni successivi al periodo d’imposta in cui è esercitata l’opzione, o in un momento antecedente se è lo stesso contribuente a revocare l’opzione.

La decadenza da tale regime si verifica invece qualora:

  • vengano meno i requisiti previsti dalla norma,
  • per omesso o insufficiente versamento dell’imposta,
  • in caso di trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli indicati, o all’estero.

La revoca dell’opzione e la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

  • Alessandro Belluzzo
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