Pubblicato in data 8 marzo il Provvedimento n. 47060 (“Provvedimento”) con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative dell’interessante regime, come noto disponibile a chi (cittadino italiano o meno) possa confermare di non essere fiscalmente stato residente in Italia su almeno 9 degli ultimi 10 anni. Pagando ogni anno (per un massimo di 15 anni) una “Levy” (imposta fissa) di € 100mila il contribuente neo-residente adempie a tutto il carico fiscale di fonte estera, per altro sia a livello reddituale che di donazioni o successioni. Ci sono alcune regole specifiche anti-abuso, delle quali si è già detto in B&P Focus Magazine.
La parte più importante del Provvedimento è legata al Modello reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, che contiene una agile “check list” con la finalità di consentire all’Agenzia di apprezzare il profilo dell’Applicante e, in particolare, eventuali legami atti ad impedirne l’entrata nel novello regime. Tale “check list” è assolutamente benvenuta e consente, con approccio pragmatico di accompagnare il nuovo contribuente. L’Agenzia ha chiarito alcuni punti confermando un approccio “light” e pragmatico, cui va dato merito.
L’opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona in uno dei seguenti modi:
L’Agenzia specifica che “Ai fini dell’accesso al regime il contribuente può presentare una specifica istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Si applicano le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.”. Chiarisce inoltre che l’istanza può essere inviata anche prima che siano decorsi i termini per radicare la residenza fiscale sul territorio italiano e che è da intendersi ogni anno tacitamente presentata, facilitando così il meccanismo applicativo dell’art. 24bis del TUIR.
Nell’istanza di interpello l’Applicante dovrà indicare o dichiarare:
E’ importante evidenziare come l’opzione deve essere presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Dopo aver chiarito i meccanismi applicativi per i familiari, ai sensi dell’art. 433 del codice civile italiano, il Provvedimento tratta il tema della cessazione degli effetti, della revoca o decadenza dal regime. Stabilito che la decadenza è automatica dopo 15 anni, misura temporale massima del nuovo regime, nel caso di mancato pagamento, anche parziale, il regime cessa e non può più essere ripreso. Parimenti il regime cessa nel caso in cui il contribuente sposta la residenza fiscale in un altro paese. Positiva la facilitazione del rinnovo automatico, senza troppa burocrazia, lasciando alla dichiarazione dei redditi il ruolo di autocertificazione dell’opzione per permanere nel regime. La decadenza può riguardare anche un solo familiare, senza impattare sull’intera famiglia.
Con riferimento al versamento dell’imposta, è previsto il pagamento in un’unica soluzione per ogni periodo d’imposta entro la data prevista per il saldo delle imposte sui redditi.
Lo Studio è a disposizione dei consulenti e degli intermediari finanziari che volessero approfondire l’esame della normativa.