Nel caso specifico, la serie di operazioni sottoposta all’esame dell’Agenzia era finalizzata a riorganizzare l’assetto di controllo di una società di capitali operativa, detenuta da quattro soci persone fisiche, ognuno con una partecipazione pari al 25% del capitale sociale e dei diritti di voto.
La prima operazione, già completata al momento della presentazione dell’istanza di interpello, prevedeva che i quattro soci conferissero congiuntamente le loro partecipazioni in una nuova holding costituita appositamente, applicando il regime di realizzo controllato ai sensi dell’art. 177, comma 2 del TUIR. A seguito di questo conferimento, la nuova holding (posseduta in parti uguali dai quattro soci) ha assunto funzioni di gestione operativa (facility management) e finanziaria (treasury), con l’obiettivo di separare la governance del gruppo dalla gestione della società operativa.
La seconda operazione, ancora da effettuare, prevede che ciascun socio conferisca la propria quota della holding appena costituita in una nuova holding unipersonale, applicando nuovamente il regime di realizzo controllato, questa volta ai sensi dell’art. 177, comma 2-bis del TUIR.
Al termine della riorganizzazione, ciascuna delle quattro holding unipersonali, riferibili ai soci originari, deterrà il 25% della holding principale, che a sua volta possiederà il 100% della società operativa.
L’Agenzia delle Entrate ha concluso che, in linea di principio, l’effettuazione del secondo conferimento a distanza di tempo dal primo non comporta l’ottenimento di un indebito vantaggio fiscale e, pertanto, non costituisce abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000.
Questo perché la riorganizzazione appare coerente con la finalità delle norme sul regime di realizzo controllato, che mirano a favorire la riorganizzazione delle partecipazioni societarie detenute da persone fisiche. In particolare, l’art. 177, comma 2 del TUIR è pensato per accorpare il controllo della società conferita in capo alla conferitaria, permettendo a quest’ultima di esercitare i poteri di direzione e coordinamento, con l’obiettivo di garantire unitarietà nella gestione del gruppo. Il comma 2-bis, invece, risponde a esigenze di riorganizzazione legate al patrimonio personale dei singoli soci.
Tuttavia, l’Agenzia ha precisato che questa valutazione potrebbe cambiare se le operazioni descritte, insieme ad altri atti o negozi giuridici non menzionati nell’istanza, fossero finalizzate ad eludere l’ultima disposizione dell’art. 177, comma 2-bis del TUIR, che prevede un periodo di detenzione fino a 60 mesi prima della cessione delle partecipazioni conferite in regime di realizzo controllato.
É opportuno sottolineare come, nell’ambito della riforma fiscale in corso, si attendono modifiche importati delle condizioni applicative del suddetto regime che potrebbero favorire operazioni riorganizzative anche finalizzate e eventuali passaggi generazionali.
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